Art. 27 
 
(Semplificazione  in  materia  di  procedura   CIPE   e   concessioni
                            autostradali) 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,
n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di
ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare
nonche' la componente investimenti dei parametri X  e  K  relativi  a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con  decreto  motivato  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  15
dicembre, sono approvate  o  rigettate  le  variazioni  proposte.  Il
decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e  dei
relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi  inadempienze
delle disposizioni previste  dalla  convenzione  e  che  siano  state
formalmente  contestate  dal  concessionario  entro  il   30   giugno
precedente.". 
  2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  "Dipartimento  per  la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per la programmazione e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri" e, dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i  quali
il decreto puo' essere comunque adottato"; 
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di
criticita' procedurali,  tali  da  non  consentire  il  rispetto  del
predetto termine di trenta giorni  per  l'adozione  del  decreto,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al  Consiglio
dei Ministri per le conseguenti determinazioni.".