Art. 27 
 
                         (Norme finanziarie) 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  e'  incrementata
di 3 milioni di euro per l'anno 2014,  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e  25  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro  per  l'anno
2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno  2016,  a
473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni
di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015  e
a 413,243 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 25 e 26; 
    b) quanto a 8,717 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  34,868
milioni di euro per  l'anno  2015  e  a  52,302  milioni  di  euro  a
decorrere   dall'anno   2016   mediante   corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2  della  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
    c) quanto a  1  milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili  di
parte corrente iscritti nel bilancio del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  programma  "Iniziative  per  lo
sviluppo del sistema istruzione scolastica  e  per  il  diritto  allo
studio" della missione "Istruzione scolastica"; 
    d) quanto a euro  1  milione  euro  a  decorrere  dall'anno  2014
mediante  corrispondente  riduzione  degli   stanziamenti   destinati
all'edilizia e alle attrezzature didattiche  e  strumentali,  di  cui
all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre  2004,  n,  311,
iscritti nel programma "Istituti  di  alta  cultura"  della  missione
"Istruzione universitaria"; 
    e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione degli  stanziamenti  rimodulabili  di  parte
corrente  iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, programma "Sistema
universitario  e  formazione   post-universitaria"   della   missione
"Istruzione universitaria"; 
    f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di
euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e  a  6,6
milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione
del  Fondo  per  gli  investimenti  nella   ricerca   scientifica   e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.