Art. 27 
 
 
         Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottare entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  vengono  individuate  le  opere  di  pubblica  utilita'   da
finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato
stato  di  realizzazione  ((  e  in  particolare  per   la   bonifica
dell'amianto, la messa in sicurezza  e  l'incremento  dell'efficienza
energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia
residenziale pubblica )), nell'ambito degli investimenti  immobiliari
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'INAIL,  fatti  salvi  gli
investimenti  immobiliari  gia'  programmati,  utilizza  le   risorse
autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti  immobiliari
2014-2016 previsto dal decreto del  ministro  dell'economia  e  delle
finanze 10 novembre 2010,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  8,
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella
gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'articolo  27,   comma   1   del   citato
          decreto-legge  n.  133  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Misure  urgenti  in  materia  di  patrimonio
          dell'INAIL 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  da   adottare   entro   trenta   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto   vengono
          individuate le opere di pubblica utilita' da finanziare, in
          via d'urgenza,  prioritariamente  tra  quelle  in  avanzato
          stato di realizzazione e in  particolare  per  la  bonifica
          dell'amianto,  la  messa  in   sicurezza   e   l'incremento
          dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture
          socio-sanitarie,    edilizia     residenziale     pubblica,
          nell'ambito degli  investimenti  immobiliari  dell'istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL), di  cui  all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. ". 
              Si riporta l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
          153,   e   successive   modificazioni   (Revisione    degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale): 
              "Art. 65. Gli enti pubblici  e  le  persone  giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a  compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione. 
              La   percentuale   da   destinare   agli   investimenti
          immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
          tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per  cento  di
          esse; le parti  restanti  possono  essere  impiegate  negli
          altri  modi  previsti,  per  ciascun  ente,   dalle   leggi
          istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. 
              Le percentuali possono essere variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata da ciascun ente con decreto del  Ministro  per  il
          lavoro e della previdenza sociale emanato di  concerto  con
          il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio  e
          la programmazione economica. 
              I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono - al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
              Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede all'approvazione di tali piani di concerto con  il
          Ministero del tesoro e con  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
          a quello di presentazione. 
              L'approvazione dei piani di impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma  dalle  procedure   previste   per   l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese le procedure previste nella legge 5  giugno  1850,
          n. 1037, e nell'articolo 17 del codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione. 
              Su  richiesta  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale   o   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, una quota non superiore  al  dieci  per
          cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta  alle
          quote percentuali di cui al secondo comma,  all'acquisto  e
          alla costruzione di immobili per uso ufficio  da  assegnare
          in locazione alle amministrazioni medesime. 
              L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
          uso degli uffici e per alloggi di  servizio  non  rientrano
          tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui  al  presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al  sesto
          comma. 
              E' abrogata ogni disposizione contraria  alle  presenti
          norme.". 
              Si riporta l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31
          maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 luglio 2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              "Art. 8. Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche 
              (Omissis). 
              15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da
          parte degli enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali."..