Art. 27 
 
 
        Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo 
 
  1. L'elargizione e' concessa, a titolo di contributo per  il  danno
subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli  7,  9  e  11
della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed e' corrisposta in una  o  piu'
soluzioni tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e  dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande. 
  2. Il mutuo e' concesso  tenendo  conto  delle  disponibilita'  del
Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione  delle  domande.  Il
relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4,  e'  commisurato
al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto  degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti  all'autore  del
reato. 
  3.  Il  mancato  guadagno  e'   quantificato   sulla   base   della
documentazione allegata alla domanda  ai  sensi  degli  articoli  19,
comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se  non  puo'  essere
determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in
via  equitativa,  tenuto  conto  anche  della  riduzione  del  valore
dell'avviamento commerciale. 
  4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito  un
maggior danno per le modalita' estorsive con le quali e' stato  posto
in essere il delitto, riferibili ad  una  delle  circostanze  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera  d),  non  e'  consentito,  per  lo
stesso  danno,  il  cumulo  tra  il  maggior  importo  del  mutuo   e
l'elargizione. 
  5. Se in caso  di  lesioni  personali  o  di  decesso,  sono  stati
corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo,  in  applicazione
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente  concesse
a titolo di elargizione sono  ridotte  in  misura  corrispondente  ai
predetti emolumenti. 
  6. Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre  1990,  n.  302,
sia  stato   conferito   l'assegno   vitalizio,   si   procede   alla
capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il  testo  dell'art.  7  della  citata  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. 
              - Si trascrive il testo degli artt. 9 e 11 della citata
          legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art.   9.   (Ammontare   dell'elargizione).    -    1.
          L'elargizione e' corrisposta, nei  limiti  della  dotazione
          del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura  dell'intero
          ammontare del danno e comunque non superiore a  lire  3.000
          milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative
          ad uno stesso soggetto, siano  proposte  nel  corso  di  un
          triennio, l'importo complessivo dell'elargizione  non  puo'
          superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni. 
              2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle  imposte
          sul  reddito  delle  persone  fisiche   e   delle   persone
          giuridiche. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano possono disporre,  per  l'elargizione,  l'esenzione
          dal  pagamento  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
          produttive." 
              "Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso  di  lesioni
          personali o di morte). - 1. Nel caso di morte  o  di  danno
          conseguente a lesioni personali, l'elargizione e'  concessa
          per la sola parte che eccede l'ammontare  degli  emolumenti
          ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo,  in
          applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.". 
              - Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302 si
          veda nelle note all'art. 19, comma 1.