Articolo 27 Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale 27.1 Un tribunale arbitrale e' costituito per risolvere: a) le controversie tra le Parti, o tra il Promotore pubblico e una delle Parti, derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo, che non siano state risolte per via negoziale entro tre mesi dall'insorgere della controversia; b) le controversie tra il Promotore pubblico e i titolari dei contratti relativi alla costruzione e all'esercizio delle opere della sezione transfrontaliera, conformemente al paragrafo b) dell'articolo 10.1 del presente Accordo. 27.2 Il Tribunale arbitrale sara' composto per ogni vertenza nel modo seguente: 27.2.1 Per le controversie tra le Parti o tra il Promotore pubblico e una delle Parti: a) Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro entro due mesi dalla richiesta di arbitrato; b) I due arbitri, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, designano di comune accordo un terzo arbitro, cittadino di uno Stato terzo, per presiedere il tribunale arbitrale; c) Qualora una delle due nomine non sia effettuata entro i termini qui indicati, una parte puo', in assenza di qualsiasi altro accordo, chiedere al Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea di procedere alla nomina necessaria; d) Qualora il Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea sia cittadino di uno dei due Stati, o, se, per qualsiasi altra ragione, sia impossibilitato, le nomine sono richieste ai Presidenti di Camera della suddetta Corte, in ordine di anzianita'; e) Se questi ultimi sono cittadini di uno dei due Stati o sono ugualmente impossibilitati, le nomine sono effettuate dal giudice piu' anziano della Corte che non e' cittadino di nessuno dei due Stati e che non ha nessun altro impedimento. 27.2.2 Per le controversie tra il Promotore pubblico e i suoi cocontraenti: a) Ogni cocontraente parte della controversia ha il diritto di nominare un arbitro entro due mesi dalla domanda di arbitrato. Il Promotore pubblico nomina tanti arbitri quanti sono quelli nominati dal o dai cocontraenti parti della controversia; b) Gli arbitri cosi' nominati designano un arbitro supplementare, che presiede il tribunale arbitrale. In assenza di accordo tra di loro entro due mesi dalla nomina dell'ultimo arbitro, il Presidente e' nominato dal Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea. 27.3 Per i punti non coperti dal presente articolo, il tribunale arbitrale adotta la propria procedura. 27.4 Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Il Presidente del Tribunale arbitrale ha voto preponderante in caso di parita' dei voti. Il Tribunale arbitrale puo', dietro richiesta di una delle Parti della controversia, interpretare le proprie decisioni. Le decisioni del Tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti della controversia. 27.5 Le parti della controversia e gli arbitri utilizzano la lingua italiana o la lingua francese durante l'arbitraggio. Ogni sentenza resa dal tribunale arbitrale e' redatta in italiano ed in francese. 27.6 Ogni Parte della controversia sostiene le spese dell'arbitro da essa nominato o nominato a suo nome e divide con l'altra parte le spese del Presidente; le altre spese di arbitrato sono sostenute nel modo che verra' determinato dal Tribunale arbitrale.