Art. 27 
 
        (Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL) 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottare entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  vengono  individuate  le  opere  di  pubblica  utilita'   da
finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato
stato di realizzazione, nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'INAIL,  fatti  salvi  gli
investimenti  immobiliari  gia'  programmati,  utilizza  le   risorse
autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti  immobiliari
2014-2016 previsto dal decreto del  ministro  dell'economia  e  delle
finanze 10 novembre 2010,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  8,
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella
gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.