Art. 27 Istruttoria 1. L'UCSe, per l'acquisizione dei necessari elementi di informazione, si avvale delle banche dati cui ha accesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge, nonche' della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri che, in virtu' della capillare presenza sul territorio, costituisce nella specifica attivita' il principale referente, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' delle Forze Armate, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. a), b), c) e d) per il rilascio dei NOS relativi al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con qualifica inferiore a Prefetto o dirigente generale, gli elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe dal Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero dell'interno. Per il rilascio dei NOS relativi al personale militare e civile delle Forze armate e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente grado inferiore a Generale di Corpo d'armata o grado o qualifica corrispondente, gli elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe, in relazione alla Forza armata di appartenenza, dall'Organo Centrale di Sicurezza. Per il rilascio dei NOS relativi al personale della Guardia di finanza, con grado inferiore a Generale di Corpo d'Armata, gli elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe dal Capo della Segreteria principale di sicurezza del Comando generale della Guardia di Finanza. Per le esigenze abilitative dell'AISE e dell'AISI, gli elementi informativi necessari al primo rilascio del NOS sono forniti all'UCSe dall'Agenzia interessata. 3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2, gli adempimenti istruttori per il rilascio dei NOS sono curati dall'UCSe. 4. Le autorita' delegate al rilascio del NOS si avvalgono, per l'acquisizione delle informazioni, delle banche dati e delle strutture delle proprie amministrazioni, nonche' del contributo delle Forze di polizia e delle Forze Armate, secondo quanto previsto al comma 5. Qualora, all'esito di tale ricognizione, sia ritenuto opportuno acquisire elementi da altre amministrazioni o da soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita', viene interessato l'UCSe per l'eventuale supplemento di istruttoria. 5. Nel caso di delega ai sensi dell'art. 24, comma 2, il Capo della Segreteria Principale di sicurezza del Ministero dell'interno si avvale della Polizia di Stato nonche', a fini di integrazione, dei comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Forze Armate. L'Organo Centrale di Sicurezza di ciascuna Forza armata si avvale dei comandi rispettivamente dipendenti e dei comandi dell'Arma dei Carabinieri. L'Organo Centrale di Sicurezza del Segretariato Generale della Difesa si avvale dei comandi delle Forze armate e dei comandi dell'Arma dei Carabinieri. L'Organo Centrale di Sicurezza dell'Arma dei Carabinieri si avvale dei comandi dipendenti nonche', a fini di integrazione, della Polizia di Stato, dei comandi della Guardia di Finanza e delle altre Forze armate. L'Organo Centrale di Sicurezza del Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza si avvale dei comandi del Corpo nonche', a fini di integrazione, dei comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e delle Forze Armate. 6. Le autorita' che rilasciano i NOS acquisiscono il parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza previsto dall'art. 9, comma 2, lettera c), della legge, formulato sulla base degli elementi in loro possesso, entro centocinquanta giorni dalla data della richiesta. Fatta eccezione per il rilascio dei NOS a livello SEGRETISSIMO, l'inutile decorso del termine e' valutato quale assenza di elementi di controindicazione. 7. Per i NOS di livello SEGRETISSIMO, qualora nel termine massimo complessivo di cui al comma 13, sia pervenuto almeno un parere favorevole di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge, si procede al rilascio del NOS. 8. I pareri pervenuti oltre i termini di cui al comma 6 sono comunque valutati ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza e di qualifica di sicurezza internazionale del NOS. L'acquisizione dei pareri da parte dell'UCSe puo' essere assicurata mediante apposito collegamento telematico con le Agenzie. 9. Ove necessario per la delicatezza dell'incarico da attribuire o per i riflessi su profili attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica o alla difesa militare, l'UCSe acquisisce i pareri dei Ministri della difesa e dell'interno di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge. 10. Per il rilascio del NOS a cittadini stranieri, o a cittadini con doppia cittadinanza, o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, per l'acquisizione delle informazioni e' interessato il Ministero degli affari esteri oppure, qualora si tratti di Paesi NATO o UE o con i quali sussistano in materia accordi bilaterali, l'autorita' nazionale di sicurezza del Paese. Tali informazioni sono acquisite in ogni caso per soggiorni superiori ad un anno nonche' per periodi inferiori, allorquando ritenuto opportuno anche in relazione al Paese interessato. A tale adempimento provvede l'UCSe, anche per conto delle autorita' delegate al rilascio del NOS ai sensi dell'art. 24. In ogni caso l'UCSe puo' delegare l'organo centrale di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all'acquisizione delle informazioni per il rilascio del NOS ai dipendenti di quel Dicastero, sulla base di apposite intese. 11. Ove il rilascio del NOS comporti l'estensione dell'accertamento a cittadini stranieri o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, qualora le notizie non pervengano entro centocinquanta giorni dalla richiesta, fatta eccezione per il segretissimo, si procede al rilascio del NOS all'esito di una complessiva valutazione in ordine all'insussistenza di motivi ostativi. Le informazioni pervenute oltre il termine di centocinquanta giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale del NOS. 12. Ferma restando l'acquisizione del modello informativo conforme al modulo approvato dall'UCSe, il complesso degli elementi informativi deve essere comunque fornito entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della richiesta. Fatta eccezione per il rilascio dei NOS a livello SEGRETISSIMO, e fermo restando quanto previsto dal comma 7, l'inutile decorso del termine e' valutato quale assenza di elementi di controindicazione. Le informazioni pervenute oltre il termine di centocinquanta giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale del NOS. 13. L'istruttoria per il rilascio del NOS si conclude entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della richiesta, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi nel caso risulti particolarmente complessa. 14. Qualora vengano a cessare i motivi che avevano determinato la richiesta di rilascio del NOS, il soggetto pubblico o privato richiedente ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente, che interrompe l'istruttoria. 15. Ai fini del rilascio del NOS si applicano, quando ritenuto necessario ed alle condizioni in esso descritte, le disposizioni di cui all'art. 118-bis del codice di procedura penale. 16. A decorrere dal dodicesimo mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Organo Nazionale di Sicurezza puo' rideterminare, riducendoli, i termini relativi al procedimento istruttorio preordinato al rilascio delle abilitazioni personali. A tal fine l'UCSe effettua un monitoraggio dei procedimenti istruiti anche dalle Autorita' eventualmente delegate. Del provvedimento di rideterminazione e' data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella relazione semestrale di cui all'art. 33, comma 1, della legge.