Art. 27 
 
                             Istruttoria 
 
  1.  L'UCSe,  per   l'acquisizione   dei   necessari   elementi   di
informazione, si avvale delle banche dati cui  ha  accesso  ai  sensi
dell'art. 13, comma 2,  della  legge,  nonche'  della  collaborazione
dell'Arma dei Carabinieri che, in virtu' della capillare presenza sul
territorio,  costituisce  nella  specifica  attivita'  il  principale
referente, della  Polizia  di  Stato,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche' delle Forze Armate, delle pubbliche  amministrazioni
e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. a), b),
c)  e  d)  per  il   rilascio   dei   NOS   relativi   al   personale
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  con  qualifica
inferiore a Prefetto o dirigente generale, gli  elementi  informativi
necessari sono forniti all'UCSe dal Capo della Segreteria  principale
di sicurezza del Ministero dell'interno.  Per  il  rilascio  dei  NOS
relativi al personale militare e civile  delle  Forze  armate  e  del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente grado  inferiore  a
Generale di Corpo d'armata o grado o  qualifica  corrispondente,  gli
elementi informativi necessari sono forniti  all'UCSe,  in  relazione
alla Forza armata di appartenenza, dall'Organo Centrale di Sicurezza.
Per il rilascio dei  NOS  relativi  al  personale  della  Guardia  di
finanza, con grado  inferiore  a  Generale  di  Corpo  d'Armata,  gli
elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe dal  Capo  della
Segreteria principale di sicurezza del Comando generale della Guardia
di Finanza. Per le esigenze abilitative dell'AISE  e  dell'AISI,  gli
elementi informativi necessari al primo rilascio del NOS sono forniti
all'UCSe dall'Agenzia interessata. 
  3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2, gli  adempimenti
istruttori per il rilascio dei NOS sono curati dall'UCSe. 
  4. Le autorita' delegate al rilascio  del  NOS  si  avvalgono,  per
l'acquisizione  delle  informazioni,  delle  banche  dati   e   delle
strutture delle proprie amministrazioni, nonche' del contributo delle
Forze di polizia e delle Forze Armate,  secondo  quanto  previsto  al
comma 5.  Qualora,  all'esito  di  tale  ricognizione,  sia  ritenuto
opportuno acquisire elementi da altre amministrazioni o  da  soggetti
erogatori di servizi di pubblica utilita', viene  interessato  l'UCSe
per l'eventuale supplemento di istruttoria. 
  5. Nel caso di delega ai sensi dell'art. 24, comma 2, il Capo della
Segreteria Principale di  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  si
avvale della Polizia di Stato nonche', a fini  di  integrazione,  dei
comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e  delle
Forze Armate. L'Organo Centrale di Sicurezza di ciascuna Forza armata
si avvale  dei  comandi  rispettivamente  dipendenti  e  dei  comandi
dell'Arma  dei  Carabinieri.  L'Organo  Centrale  di  Sicurezza   del
Segretariato Generale della Difesa si avvale dei comandi delle  Forze
armate e dei comandi dell'Arma dei Carabinieri. L'Organo Centrale  di
Sicurezza dell'Arma dei Carabinieri si avvale dei comandi  dipendenti
nonche', a fini di integrazione, della Polizia di Stato, dei  comandi
della Guardia  di  Finanza  e  delle  altre  Forze  armate.  L'Organo
Centrale di Sicurezza del Comando generale del Corpo della Guardia di
Finanza  si  avvale  dei  comandi  del  Corpo  nonche',  a  fini   di
integrazione, dei comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di
Stato e delle Forze Armate. 
  6. Le autorita' che rilasciano i NOS  acquisiscono  il  parere  dei
direttori dei servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera c), della legge, formulato  sulla  base
degli elementi in loro possesso, entro  centocinquanta  giorni  dalla
data della richiesta. Fatta eccezione  per  il  rilascio  dei  NOS  a
livello SEGRETISSIMO, l'inutile decorso del termine e' valutato quale
assenza di elementi di controindicazione. 
  7. Per i NOS di livello SEGRETISSIMO, qualora nel  termine  massimo
complessivo di cui al  comma  13,  sia  pervenuto  almeno  un  parere
favorevole di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),  della  legge,  si
procede al rilascio del NOS. 
  8. I pareri pervenuti oltre i  termini  di  cui  al  comma  6  sono
comunque valutati ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione
di  classifica  di   segretezza   e   di   qualifica   di   sicurezza
internazionale del NOS. L'acquisizione dei pareri da parte  dell'UCSe
puo' essere assicurata mediante apposito collegamento telematico  con
le Agenzie. 
  9. Ove necessario per la delicatezza dell'incarico da attribuire  o
per i riflessi su  profili  attinenti  all'ordine  e  alla  sicurezza
pubblica o alla difesa  militare,  l'UCSe  acquisisce  i  pareri  dei
Ministri della difesa e dell'interno di  cui  all'art.  9,  comma  2,
lettera c), della legge. 
  10. Per il rilascio del NOS a cittadini stranieri,  o  a  cittadini
con doppia cittadinanza, o a cittadini italiani che hanno soggiornato
all'estero, per l'acquisizione delle informazioni e'  interessato  il
Ministero degli affari esteri oppure, qualora si tratti di Paesi NATO
o UE  o  con  i  quali  sussistano  in  materia  accordi  bilaterali,
l'autorita' nazionale di sicurezza del Paese. Tali informazioni  sono
acquisite in ogni caso per soggiorni superiori ad un anno nonche' per
periodi inferiori, allorquando ritenuto opportuno anche in  relazione
al Paese interessato. A tale adempimento provvede l'UCSe,  anche  per
conto delle autorita' delegate al rilascio del NOS ai sensi dell'art.
24. In ogni caso l'UCSe puo' delegare l'organo centrale di  sicurezza
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
all'acquisizione delle  informazioni  per  il  rilascio  del  NOS  ai
dipendenti di quel Dicastero, sulla base di apposite intese. 
  11. Ove il rilascio del NOS comporti l'estensione dell'accertamento
a cittadini stranieri o a cittadini italiani  che  hanno  soggiornato
all'estero, qualora le notizie non  pervengano  entro  centocinquanta
giorni dalla richiesta,  fatta  eccezione  per  il  segretissimo,  si
procede al rilascio del NOS all'esito di una complessiva  valutazione
in ordine  all'insussistenza  di  motivi  ostativi.  Le  informazioni
pervenute oltre il termine di  centocinquanta  giorni  sono  comunque
valutate ai fini  del  diniego,  revoca,  sospensione,  riduzione  di
classifica di segretezza, di qualifica  di  sicurezza  internazionale
del NOS. 
  12. Ferma restando l'acquisizione del modello informativo  conforme
al  modulo  approvato  dall'UCSe,   il   complesso   degli   elementi
informativi  deve  essere  comunque  fornito  entro  il  termine   di
centocinquanta giorni dalla data della richiesta. Fatta eccezione per
il rilascio dei NOS a livello SEGRETISSIMO, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 7, l'inutile decorso del termine e' valutato quale
assenza di elementi di controindicazione. Le  informazioni  pervenute
oltre il termine di centocinquanta giorni sono comunque  valutate  ai
fini del diniego, revoca, sospensione,  riduzione  di  classifica  di
segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale del NOS. 
  13. L'istruttoria per il rilascio del  NOS  si  conclude  entro  il
termine di dodici mesi dal ricevimento della  richiesta,  prorogabile
fino  ad  un  massimo  di  ulteriori  sei  mesi  nel   caso   risulti
particolarmente complessa. 
  14. Qualora vengano a cessare i motivi che avevano  determinato  la
richiesta di  rilascio  del  NOS,  il  soggetto  pubblico  o  privato
richiedente ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente,
che interrompe l'istruttoria. 
  15. Ai fini del rilascio del  NOS  si  applicano,  quando  ritenuto
necessario ed alle condizioni in esso descritte, le  disposizioni  di
cui all'art. 118-bis del codice di procedura penale. 
  16. A decorrere dal dodicesimo  mese  dall'entrata  in  vigore  del
presente  Regolamento,   l'Organo   Nazionale   di   Sicurezza   puo'
rideterminare,  riducendoli,  i  termini  relativi  al   procedimento
istruttorio preordinato al rilascio delle abilitazioni  personali.  A
tal fine l'UCSe effettua un monitoraggio  dei  procedimenti  istruiti
anche dalle Autorita' eventualmente delegate.  Del  provvedimento  di
rideterminazione e' data comunicazione al Comitato  parlamentare  per
la sicurezza della  Repubblica  nella  relazione  semestrale  di  cui
all'art. 33, comma 1, della legge.