Art. 27 
 
 
                             Presupposti 
 
  1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti  di  capitale
emessi da  un  soggetto  indicato  nell'articolo  2  sono  ridotti  o
convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo: 
    a)  indipendentemente  dall'avvio  della  risoluzione   o   della
liquidazione coatta amministrativa, nei casi  previsti  dall'articolo
20, comma 1, lettera a), anche in combinazione  con  l'intervento  di
uno o piu'  soggetti  terzi,  incluso  un  sistema  di  garanzia  dei
depositanti; o 
    b) in  combinazione  con  un'azione  di  risoluzione,  quando  il
programma di risoluzione di cui all'articolo 32  prevede  misure  che
comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei  loro
diritti o la  conversione  in  capitale;  in  questo  caso,  essa  e'
disposta immediatamente prima o contestualmente  all'applicazione  di
tali misure.