Art. 27 
 
                  Tracciabilita' della trasfusione 
 
  1. Il servizio trasfusionale, per ciascuna unita' di  sangue  e  di
emocomponenti, ivi compresi quelli per uso topico, adotta un  sistema
di sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unita' e'  stata
assegnata. 
  2. Ogni  unita'  di  sangue  e  di  emocomponenti,  all'atto  della
consegna, e' accompagnata dal modulo di trasfusione  recante  i  dati
anagrafici e genetici (fenotipo ABO  ed  Rh)  del  ricevente  cui  la
trasfusione  e'  destinata  e  i  dati   identificativi   dell'unita'
assegnata. 
  3. Il medico responsabile della terapia trasfusionale e'  tenuto  a
far pervenire al servizio trasfusionale la documentazione di avvenuta
trasfusione  e  di  eventuali   reazioni   avverse   correlate   alla
trasfusione. 
  4. Le direzioni sanitarie degli Enti  pubblici  e  privati  in  cui
vengono  effettuate  trasfusioni  garantiscono  la  vigilanza   sulla
sistematica osservanza di quanto previsto al precedente comma.