Art. 27 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali gia' esistenti e disponibili  a  legislazione  vigente  e
senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.