Art. 27 
 
                         Criteri di computo 
 
  1. Salvo che sia diversamente disposto, ai  fini  dell'applicazione
di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per  la  quale
sia rilevante il computo dei dipendenti  del  datore  di  lavoro,  si
tiene  conto  del  numero  medio  mensile  di  lavoratori   a   tempo
determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi  due  anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.