Art. 27 
 
 
             Capacita' europea di risposta emergenziale 
 
  1. In attuazione della decisione  n.  1313/2013/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo
unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento
del meccanismo medesimo, denominato  Capacita'  europea  di  risposta
emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata
decisione n. 1313/2013/UE, e' autorizzato  l'impiego  di  moduli,  di
mezzi,  di  attrezzature   e   di   esperti   qualificati,   all'uopo
specificamente formati. 
  2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro
di coordinamento europeo della risposta  alle  emergenze  (ERCC),  il
Capo del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di  elementi  ostativi  di
cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e
ferma restando la possibilita' di ritirare tali mezzi nel caso in cui
ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo,
e' autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma  1
del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio
dei ministri e dandone comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari
competenti. 
  3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attivita'  di  cui
ai commi 1  e  2,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a  intraprendere
ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare  le  misure  rientranti
nell'EERC  anche  stipulando  appositi  accordi  e  convenzioni   con
amministrazioni e organizzazioni,  avvalendosi  anche  delle  risorse
finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.