Art. 27 Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli 6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE) 1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli intermediari non IFRS in base alle disposizioni del presente articolo, di quelle contenute negli articoli dal 28 al 34 e agli atti di cui all'articolo 43. Si applicano gli articoli da 4 a 12, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti. 2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. 3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro.