Art. 27 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)   al   primo   periodo,   dopo   le   parole:    "protezione
internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione"; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "la   Commissione
territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione"; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "Nel  caso  di
ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o  in
una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti
in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' competente il tribunale in composizione monocratica,
che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui  ha
sede la struttura ovvero il centro."; 
    b) al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti  del  ricorrente
e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  i
termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva
del provvedimento impugnato, tranne  che  nelle  ipotesi  in  cui  il
ricorso viene proposto: 
        a) da parte  di  un  soggetto  nei  cui  confronti  e'  stato
adottato un provvedimento  di  trattenimento  in  un  centro  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
        b) avverso il provvedimento  che  dichiara  inammissibile  la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale; 
        c)  avverso  il  provvedimento  di  rigetto   per   manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),  del
decreto  legislativo  28  gennaio   2008,   n.   25,   e   successive
modificazioni; 
        d)  avverso  il  provvedimento  adottato  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni."; 
    d) al comma 5, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
"L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma  1,  e'  adottata  entro  5
giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei  casi  di
cui alle lettere b), c) e  d),  del  comma  4,  quando  l'istanza  di
sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato  un  permesso  di
soggiorno per richiesta asilo."; 
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      "5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai
sensi  del  comma  5   non   sospende   l'efficacia   esecutiva   del
provvedimento che dichiara, per la seconda  volta,  inammissibile  la
domanda di riconoscimento della protezione  internazionale  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni."; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      "9.  Entro  sei  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il
Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento
della  decisione,  con  ordinanza  che  rigetta  il  ricorso   ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e'
accordata la protezione sussidiaria. In caso  di  rigetto,  la  Corte
d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal  deposito  del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla
impugnazione del provvedimento di  rigetto  pronunciato  dalla  Corte
d'Appello."; 
    g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      "9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonche' i  provvedimenti
di cui all'articolo  5  sono  comunicati  alle  parti  a  cura  della
cancelleria.". 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Per  l'articolo  19  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150, si veda nelle note all'articolo 4.