Art. 27 
 
 
            Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi 
 
  1.  In  alternativa  al  modello  previsto  dall'articolo  26,   in
riferimento ai settori dell'artigianato e della  somministrazione  di
lavoro nei  quali,  in  considerazione  dell'operare  di  consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali  settori,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello  nazionale  hanno  adeguato  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le  fonti  normative   e
istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  ovvero   dei   fondi
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  n.  388  del
2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite  dall'articolo  26,
comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. Ove a seguito  della  trasformazione  di  cui  al  comma  1  sia
avvenuta  la  confluenza,  in  tutto  o  in  parte,   di   un   fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della  legge
n. 388 del 2000,  e  le  risorse  derivanti  da  tali  obblighi  sono
vincolate alle finalita' formative. 
  3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una  delle  seguenti
prestazioni: 
    a) un assegno di durata e misura pari  all'assegno  ordinario  di
cui all'articolo 30, comma 1; 
    b)  l'assegno   di   solidarieta'   di   cui   all'articolo   31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma  2  di
tale articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un  periodo  massimo  non
inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. 
  4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni  di  cui
al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.  In  mancanza,  i  datori  di
lavoro, che occupano mediamente piu' di  5  dipendenti,  aderenti  ai
fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione  salariale  di
cui all'articolo 29, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  possono
richiedere  le  prestazioni  previste  dal  fondo   di   integrazione
salariale per gli  eventi  di  sospensione  o  riduzione  del  lavoro
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi  e  i  contratti
collettivi definiscono: 
    a)  un'aliquota  complessiva  di   contribuzione   ordinaria   di
finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla  lettera
e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016,  ripartita  fra  datore  di  lavoro  e
lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un  accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro  il
31 dicembre 2015, in difetto  del  quale  i  datori  di  lavoro,  che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al
comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono  richiedere
le  prestazioni  previste  dal  medesimo  fondo  per  gli  eventi  di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a  decorrere  dal  1°
luglio 2016; 
    b) le tipologie di prestazioni in funzione  delle  disponibilita'
del fondo di cui al comma 1; 
    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  dell'andamento  della
gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazioni  in  relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore  in  relazione  anche  a  quello  piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio  finanziario  del
fondo di cui al comma 1; 
    d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1
quota  parte  del   contributo   previsto   per   l'eventuale   fondo
interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118  della  legge
n. 388 del 2000; 
    e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1
quota parte del contributo  previsto  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003, prevedendo  un'aliquota  complessiva  di
contribuzione  ordinaria  di  finanziamento  del  predetto  fondo   a
esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
0,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile   previdenziale   a
decorrere dal 1° gennaio 2016; 
    f) la possibilita' per il fondo di cui al comma  1  di  avere  le
finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b); 
    g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al  comma
1. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare: 
    a) criteri volti a garantire la  sostenibilita'  finanziaria  dei
fondi; 
    b) requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  dei  soggetti
preposti alla gestione dei fondi; 
    c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; 
    d) modalita' volte a rafforzare la funzione  di  controllo  sulla
corretta gestione dei fondi e di  monitoraggio  sull'andamento  delle
prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione  di  standard   e
parametri omogenei. 
 
          Note all'art. 27: 
              Per l'art. 118 della citata legge n. 388 del  2000,  si
          vedano le note all'art. 26. 
              Si  riporta  l'art.  12  del  decreto  legislativo   10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione  del
          reddito 
              1. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4  un
          contributo  pari  al  4  per   cento   della   retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
              a)   iniziative   comuni   finalizzate   a    garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
              b)   iniziative   comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
              c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel
          mercato del lavoro  di  lavoratori  svantaggiati  anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
              d) per la promozione di percorsi  di  qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi dell'art. 12 del codice civile con  procedimento  per
          il riconoscimento rientrante nelle competenze del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.  2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle
          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  1  e  2,  dei
          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del
          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la
          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si
          intendono soggetti alla disciplina di cui  all'art.  26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso  indicato  all'art.  1  del  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione.".