Art. 27 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  del  presente
decreto, le regioni e province autonome assicurano: 
    a) disponibilita' dei servizi  per  l'accesso  dell'assistito  al
proprio FSE; 
    b)   disponibilita'   dei   servizi   per   il   collegamento   e
l'abilitazione all'accesso e all'alimentazione del FSE da  parte  dei
MMG/PLS, nonche' delle strutture sanitarie; 
    c) disponibilita' dei servizi a  supporto  dell'interoperabilita'
del FSE, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 25; 
    d) disponibilita' dei servizi per  la  gestione  dei  referti  di
laboratorio.  I  dati  essenziali  che  compongono  il   referto   di
laboratorio sono individuati nel disciplinare tecnico; 
    e)  disponibilita'  dei  servizi  per  la  gestione  del  profilo
sanitario sintetico. 
  2. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  del  presente
decreto, l'infrastruttura nazionale per  l'interoperabilita'  per  il
FSE, di cui all'articolo 12, comma 15, del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, assicura i servizi di cui al comma 1. 
  3. Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi  dell'articolo  12,
comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito
dall'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, sono definiti i servizi di elaborazione di dati per le  finalita'
di ricerca di cui al Capo III e per le finalita' di governo di cui al
Capo IV, nonche' sono adottate ulteriori  disposizioni  relativamente
ai contenuti di cui all'articolo 2 e  ai  conseguenti  interventi  di
evoluzione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  per
il FSE di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il riferimento ai commi 7 e 15  dell'articolo  12
          del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  vedasi
          nelle note all'articolo 1. 
              - Per il riferimento al comma 2-quater dell'articolo 13
          del citato decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  vedasi
          nelle note alle premesse.