Art. 27. Scioglimento anticipato 1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passivita'. 2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformita' alle norme applicabili.