Art. 27 Pulizia dei fondali marini 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, puo' individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attivita' di gestione delle aree marine protette, le attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalita' e le condizioni per l'estensione delle medesime attivita' ad altri porti. 3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».
Note all'art. 27: Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 (S.O.) del 13 agosto 2002: "Art. 20. Istituzione del Reparto ambientale marino. - 1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato." Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2003, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti. - 1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorita' portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanita' marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne da' immediata comunicazione alla regione competente per territorio. 2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione. 3. In caso di inadempimento da parte dell'Autorita' portuale dell'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto al comma 2. 4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorita' portuale puo' elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l'entita' degli impianti disponibili. 6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto."