Art. 27 
 
 
   Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  il  Commissario  straordinario  predispone  e   approva   un
programma  delle  infrastrutture   ambientali   da   ripristinare   e
realizzare  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1,  con   particolare
attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. 
  2. Per la progettazione e realizzazione degli  interventi  previsti
dal  programma  delle  infrastrutture   ambientali   il   Commissario
straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni  per
la disciplina dei relativi  rapporti,  di  societa'  in  house  delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica  competenza
tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I pareri,  i  visti,  i  nulla-osta
necessari per la realizzazione degli interventi  devono  essere  resi
dalle amministrazioni competenti entro sette giorni  dalla  richiesta
ovvero entro un termine complessivamente  non  superiore  a  quindici
giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale
termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei
limiti  di  3  milioni  di  euro  nel  2016,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 52.