(Allegato I-art. 27)
 
                             Articolo 27 
 
                     Autorizzazione delle spese 
 
  1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di
un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del  regolamento
finanziario. 
 
  2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti  diversi  da
quelli concernenti le spese relative  al  personale,  che  alla  fine
dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere
riportati all'esercizio finanziario  successivo,  ma  nei  limiti  di
quest'ultimo. 
 
  3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la  natura  o
la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto  necessario,
conformemente al regolamento finanziario.