Articolo 27 Limiti degli effetti di un brevetto I diritti conferiti da un brevetto non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalita' non commerciali; b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata; c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varieta' vegetali; d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive; e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, ne' agli atti riguardanti i medicinali cosi' preparati; f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave; g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (3), quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purche' il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (4); j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attivita' agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale; k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE (5), in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilita'; e l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE (6). --------------- (1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica. (3) Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), «Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006). (4) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (5) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva modifica. (6) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.