Art. 27 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  l'anno  2017,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del  ricorso
al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato
1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche'
l'importo massimo di  emissione  di  titoli  pubblici,  in  Italia  e
all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati  di  20  miliardi  di
euro. 
  2. All'onere derivante dalle maggiori  emissioni  nette  di  titoli
pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo  di  60  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2019,  che  aumentano  a  148
milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 426 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2019,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
si provvede: 
    a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017,  51  milioni  per  l'anno
2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a  100  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020,  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a  129  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81  milioni  di
euro per l'anno 2018 e  a  61  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero per 10 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  70
milioni di euro per l'anno 2018 e  a  50  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2019,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni
di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2018,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno  2017
e  per  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018  e
l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni  di
euro per l'anno 2017 e per  4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018; 
    d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni  di
euro per l'anno 2018 e a  136  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008  n.
189. 
  3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e  c),  sono
iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui  alla  lettera
a) e  d),  sono  accantonate  e  rese  indisponibili  in  termini  di
competenza e di cassa. 
  4. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
comunicare al Parlamento, sulla base  delle  effettive  emissioni  di
titoli del debito pubblico realizzate  nel  2017  in  relazione  alle
disposizioni di cui  al  presente  decreto-legge,  si  provvede  alla
riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al periodo precedente
in misura corrispondente  al  finanziamento  dei  maggiori  interessi
passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede  di
non utilizzare per le finalita' di cui al presente decreto. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.