Le articolazioni territoriali regionali 
               e le relative delegazioni territoriali 
 
                              Art. 27. 
 
Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali 
 
    Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare
i  principi  e  le  norme  del  presente  Statuto  e   dei   relativi
regolamenti, in conformita' alla legge in vigore, al presente Statuto
e al controllo espresso sullo statuto medesimo dalla  Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici. 
    La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento della Lega per
Salvini Premier predispone, altresi', il testo dei regolamenti  delle
articolazioni territoriali regionali ed e' competente per la modifica
degli stessi. A  tal  fine  la  Commissione  statuto,  regolamenti  e
tesseramento puo' anche  prendere  in  esame  proposte  di  testi  di
regolamenti ad essa sottoposti. Il  Segretario  federale  esprime  un
parere sul testo  dei  regolamenti  e  sulle  relative  modifiche.  I
regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati
dai relativi Consigli direttivi regionali. 
    Ciascuna articolazione territoriale regionale gode  di  autonomia
organizzativa, gestionale,  patrimoniale  e  finanziaria  nei  limiti
stabiliti dal presente  Statuto  e  dalla  legge  e  ha  liberta'  di
iniziativa  e  di  attivita'  nel  rispetto  della  linea   politica,
programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso  federale  e
dal Consiglio federale. 
    Le articolazioni territoriali  regionali  devono  prevedere  come
propri organi un Congresso, un Consiglio direttivo, un Segretario  un
amministratore, un Organo  di  controllo  sull'amministrazione  e  un
responsabile organizzativo. 
    Ogni articolazione territoriale regionale puo' articolarsi al suo
interno in  Sezioni  provinciali,  circoscrizionali  e  comunali  (di
seguito, insieme «delegazioni territoriali»). 
    La Sezione provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle
Sezioni circoscrizionali e comunali. La sua  competenza  territoriale
coincide di norma con quella della provincia istituzionale.  In  casi
particolari,  il  Consiglio  direttivo  regionale  potra'  deliberare
l'istituzione di piu' Sezioni Provinciali all'interno della  medesima
provincia  istituzionale.  L'istituzione   di   una   nuova   Sezione
provinciale deve essere deliberata dal Consiglio direttivo regionale. 
    La  Sezione  circoscrizionale,   ove   istituita,   e'   l'organo
intermedio che ricomprende  le  Sezioni  comunali  di  un  territorio
omogeneo. L'istituzione  di  una  nuova  Circoscrizione  deve  essere
approvata dal Consiglio direttivo regionale su proposta del Consiglio
provinciale territorialmente competente. 
    La Sezione comunale e'  l'organo  territoriale  di  base  per  la
realizzazione e diffusione  dei  programmi  della  Lega  per  Salvini
Premier e della relativa  articolazione  territoriale  regionale.  La
competenza territoriale  della  Sezione  coincide,  solitamente,  con
quella  del  Comune.  Il  Consiglio  direttivo   provinciale   potra'
estendere la competenza territoriale  e  di  tesseramento  ai  comuni
limitrofi privi di Sezione comunale. 
    Ciascuna Sezione e' rappresentata  dal  rispettivo  Segretario  e
retta  da  un  Consiglio  direttivo  di  sezione,  eletti  attraverso
assemblee o Congressi. 
    L'organizzazione, le  competenze  e  le  funzioni  delle  Sezioni
provinciali, circoscrizionali, comunali  o  di  eventuali  gruppi  di
lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti. 
    Nelle articolazioni  territoriali  regionali  il  cui  territorio
coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale
sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale.