Art. 27 
 
 
               (Misure sul trasporto pubblico locale) 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
  "534-quater. Nelle more del riordino del sistema  della  fiscalita'
regionale,  secondo  i  principi  di  cui  all'articolo   119   della
Costituzione, la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  rideterminata
nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno  2017  e  4.932.554.000
euro a decorrere dall'anno 2018, anche  al  fine  di  sterilizzare  i
conguagli di  cui  all'articolo  unico,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento
agli anni 2013 e successivi. 
  534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma
1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni  anno,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di  mancata  intesa  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei  seguenti
criteri: 
  a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento
dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei  proventi  complessivi  da
traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di  riferimento,  con
rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  Negli anni successivi, la quota  e'  incrementata  del  cinque  per
cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere  il
venti per cento dell'importo del predetto Fondo; 
  b) suddivisione tra le regioni di una  quota  pari,  per  il  primo
anno, al dieci per cento dell'importo del  Fondo  in  base  a  quanto
previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti di determinazione dei costi standard, di  cui  all'articolo
1, comma 84, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Negli  anni
successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo
del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota  si  tiene
conto della  presenza  di  infrastrutture  ferroviarie  di  carattere
regionale; 
  c) suddivisione della quota residua  del  Fondo,  sottratto  quanto
previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali  regionali  di
cui  alla  tabella   allegata   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze  dell'11  novembre  2014;  definizione  dei  livelli
adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere  dal  secondo
anno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   sostituiscono   le   predette
percentuali regionali, comunque entro i limiti di  spesa  complessiva
prevista dal Fondo stesso; 
  d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da  trasferire
alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
regionale non risultino affidati con procedure di  evidenza  pubblica
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  di  riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data  il  bando
di gara, nonche' nel caso di gare non conformi  alle  misure  di  cui
alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai
sensi dell'articolo 37, comma 2,  lettera  f),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite  successivamente  all'adozione
delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti  di
servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla  loro
scadenza, nonche' per i servizi  ferroviari  regionali  nel  caso  di
avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi  dell'articolo  7,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La  riduzione,  applicata
alla quota di  ciascuna  regione  come  determinata  ai  sensi  delle
lettere da a) a c), e' pari al quindici  per  cento  del  valore  dei
corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le  predette
procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite  tra
le altre Regioni con le modalita' di cui al presente  comma,  lettere
a), b) e c); 
  e) in ogni caso, al fine  di  garantire  una  ragionevole  certezza
delle  risorse  finanziarie   disponibili,   il   riparto   derivante
dall'attuazione delle lettere da a) a d)  non  puo'  determinare  per
ciascuna regione una riduzione annua maggiore del  cinque  per  cento
rispetto alla quota attribuita nell'anno  precedente;  ove  l'importo
complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato   in   misura
proporzionale  alla  riduzione  del   Fondo   medesimo.   Nel   primo
quinquennio di applicazione  il  riparto  non  puo'  determinare  per
ciascuna regione, una riduzione  annua  maggiore  del  10  per  cento
rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo  complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello  del  2015,
tale limite e' rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione
del Fondo medesimo. 
  3. Al fine di garantire un'efficace programmazione  delle  risorse,
gli   effetti   finanziari   sul   riparto   del   Fondo,   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si  verificano
nell'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  all'alinea  del
comma  2,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni,  a
titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello  stanziamento  del
Fondo. L'anticipazione e' effettuata  sulla  base  delle  percentuali
attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a  titolo
di  anticipazione  sono  oggetto  di  integrazione,  di  saldo  o  di
compensazione con gli anni successivi. La  relativa  erogazione  alle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile. 
  5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere  sulla  base
di dati istruttori uniformi, si avvalgono  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi  ai
servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini  conoscitive
e approfondimenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio.  A
tale   scopo   i   suddetti   soggetti   forniscono    semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei  dati  da  acquisire
dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
  6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni  a
statuto ordinario determinano  i  livelli  adeguati  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale  con  tutte  le  modalita',  in
coerenza con il raggiungimento di obiettivi  di  soddisfazione  della
domanda  di  mobilita',   nonche'   assicurando   l'eliminazione   di
duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle
disposizioni di  cui  all'articolo  34-octies  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di  minor
costo per fornire servizi di mobilita' nelle aree a  domanda  debole,
quali scelte di  sostituzione  modale.  Le  regioni  provvedono  alla
determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i
successivi centoventi giorni e provvedono, altresi',  contestualmente
ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In
caso di  inadempienza  della  regione  entro  i  predetti  centoventi
giorni, si procede ai sensi dell'articolo  8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. 
  7. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  e'  abrogato  il  comma  6
dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, alinea sono apportate  al  predetto  articolo  16-bis  del  citato
decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni: 
  a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
  b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi  dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole: ", in
conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto  di  cui  al
comma 3," sono soppresse e le parole: "le  Regioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Le Regioni"; 
  c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" sono  sostituite  dalle
seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 
  8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con
le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva
efficacia fino al 31  dicembre  dell'anno  precedente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea,  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. 
  9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso
puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e
locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda  materiale
rotabile  per  il  trasporto  ferroviario  e  alla  locazione   senza
conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici  anni  adibiti
al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
  10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, " trasporto di persone"  sono
inserite le seguenti: "i veicoli di cui  all'articolo  87,  comma  2,
adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone". 
  11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le  aziende  affidatarie
di  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  anche  di  natura  non
pubblicistica,  possono  accedere  agli  strumenti  di   acquisto   e
negoziazione  messi  a  disposizione  dalle  centrali   di   acquisto
nazionale, ferma restando la destinazione  dei  mezzi  acquistati  ai
predetti servizi. 
  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n
19, e' sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo  1,  comma  615,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole:  "31  dicembre  2017"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i  servizi  di
linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'art.
3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.
285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono  validi
fin quando non sia  accertato  il  venir  meno  delle  condizioni  di
sicurezza".