Art. 27 
 
         Disposizioni transitorie in materia di reclutamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione  alla
graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri,  ferme  restando  le  consistenze   organiche   di   cui
all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei  ruoli
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le  immissioni  nel  ruolo
normale sono annualmente determinate con decreto del  Ministro  della
difesa, in ragione dell'andamento  delle  consistenze  effettive  dei
ruoli normale e speciale a esaurimento come  determinatesi  all'esito
dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies. 
  2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione  ai  concorsi
di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b),  sono  necessari  i
seguenti requisiti: 
    a) grado di luogotenente  in  servizio  permanente,  senza  alcun
limite d'eta'; 
    b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente; 
    c) qualifica finale  non  inferiore  a  «eccellente»  nell'ultimo
quinquennio. 
  3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione  ai  concorsi
di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c),  sono  necessari  i
seguenti requisiti: 
    a) avere almeno cinque anni di servizio e non  aver  superato  il
quarantacinquesimo anno di eta'; 
    b) possesso di laurea triennale a  indirizzo  giuridico  definita
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    c) qualifica finale  non  inferiore  a  «eccellente»  nell'ultimo
biennio. 
  4. Fino all'anno 2027 compreso, ai  concorsi  di  cui  all'articolo
651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari
in servizio permanente  dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai
ruoli forestali non direttivi e non dirigenti. 
  Art.  2196-quater   (Disposizioni   transitorie   in   materia   di
reclutamento del ruolo forestale dell'Arma  dei  carabinieri).  -  1.
Fino all'anno 2022 compreso, per i militari  in  servizio  permanente
dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali  non  direttivi  e  non
dirigenti, il limite di eta' di cui all'articolo  664-bis,  comma  1,
lettera b), e' fissato in cinquanta anni. 
  Art.  2196-quinquies  (Disposizioni  transitorie  in   materia   di
reclutamento dell'Arma dei carabinieri).  -  1.  Fino  all'anno  2021
compreso: 
    a) nel  limite  delle  vacanze  organiche  registrate  nel  ruolo
ispettori alla data del 31 dicembre  dell'anno  precedente,  i  posti
disponibili per il corso previsto dall'articolo  685  possono  essere
incrementati fino al 50 per cento dei  limiti  fissati  dall'articolo
679, comma 2-bis, lettere b) e c); 
    b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e  776  puo'
essere ridotta fino alla meta'; 
    c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni  di  permanenza
nel ruolo sovrintendenti,  promosso  al  termine  del  corso  di  cui
all'articolo 685, non si applica l'articolo 979; 
    d) non si applica quanto previsto  dall'articolo  683,  comma  5,
lettera a); 
    e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683,  comma  5,
lettera b),  per  la  partecipazione  al  concorso  interno  previsto
dall'articolo 679, comma 2-bis,  lettera  c),  il  titolo  di  studio
richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
  2. Gli  incrementi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  con  solo
riferimento al concorso  bandito  per  l'anno  2017,  possono  essere
portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze  organiche
registrate nel ruolo ispettori al 1°  gennaio  2017  con  riferimento
alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto
personale. 
  3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per: 
    a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti; 
    b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.»; 
    b) all'articolo  2199,  dopo  il  comma  7-ter,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «7-quater.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nella   carriera
iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento ai posti destinati
ai  carabinieri  da  formare  nelle  specializzazioni  relative  alla
sicurezza e tutela ambientale, forestale  e  agroalimentare,  di  cui
all'articolo 708, comma 1-bis, la riserva a favore dei  volontari  in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata: 
    a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 
    b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del  45  per
cento.»; 
    c) dopo l'articolo 2199 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2199-bis (Regime transitorio  per  l'arruolamento  nel  ruolo
appuntati e carabinieri). - 1. Il titolo di studio per  l'accesso  al
ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo  706  non  e'
richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli
articoli 703 e 2199 e in servizio alla data  del  31  dicembre  2020,
ovvero congedati entro la stessa data.»; 
    d) l'articolo 2203-ter e' abrogato. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2199  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia). -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti,  di  cui  all'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
          in  deroga  all'articolo  703,  per  il  reclutamento   del
          personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia  a
          ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente  a
          concorso, determinati  sulla  base  di  una  programmazione
          quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
          delle amministrazioni interessate e trasmessa entro  il  30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
          ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,  in
          possesso dei requisiti previsti dai rispettivi  ordinamenti
          per l'accesso alle predette carriere. 
              (Omissis). 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno. 
              7-quater.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nella
          carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
          ai  posti  destinati  ai  carabinieri  da   formare   nelle
          specializzazioni   relative   alla   sicurezza   e   tutela
          ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
          708, comma 1-bis, la riserva  a  favore  dei  volontari  in
          ferma prefissata delle Forze armate e' determinata: 
              a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 
              b) per ciascuno degli anni 2019 e  2020,  nella  misura
          del 45 per cento.".