Art. 27 
 
 
                       Obbligo di riservatezza 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.
30, i soggetti coinvolti nell'applicazione del presente decreto  sono
obbligati  a  mantenere  riservate  le  informazioni  ricevute  nello
svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti  aziendali,
professionali e commerciali sono considerati informazioni  riservate,
eccetto quando  la  loro  divulgazione  sia  necessaria  al  fine  di
tutelare la salute e la sicurezza delle persone. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fatti  salvi  gli
obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati  riguardanti
l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti. 
 
          Note all'art. 27: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 si veda nelle note alle premesse.