Art. 27 Conflitto di interessi 1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Note all'art. 27: - Si riporta l'art. 2475-ter del codice civile: «Art. 2475-ter (Conflitto di interessi). - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della societa', se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la societa', qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.».