Art. 26. Orario di lavoro flessibile 1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilita' in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo' avvalersi di entrambe le facolta' nell'ambito della medesima giornata. 2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove e' ubicata la sede di lavoro. 3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalita' e i tempi concordati con il dirigente. 4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilita' ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: beneficino delle tutele connesse alla maternita' o paternita' di cui al decreto legislativo n. 151/2001; assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 45 del presente contratto; si trovino in situazione di necessita' connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie; siano impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.