(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
                     Orario di lavoro flessibile 
 
    1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire  una  maggiore
conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita   familiare,   l'orario
flessibile  giornaliero   consiste   nell'individuazione   di   fasce
temporali di flessibilita' in entrata ed in  uscita.  Compatibilmente
con le esigenze di servizio, il dipendente puo' avvalersi di entrambe
le facolta' nell'ambito della medesima giornata. 
    2. Nella definizione di tale tipologia di orario,  occorre  tener
conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici  sia
delle eventuali esigenze  del  personale,  anche  in  relazione  alle
dimensioni del centro urbano ove e' ubicata la sede di lavoro. 
    3. L'eventuale  debito  orario  derivante  dall'applicazione  del
comma 1, deve essere recuperato nell'ambito  del  mese  successivo  a
quello di riferimento, secondo le modalita' e i tempi concordati  con
il dirigente. 
    4. In relazione a particolari  situazioni  personali,  sociali  o
familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,  anche
con forme  di  flessibilita'  ulteriori  rispetto  al  regime  orario
adottato  dall'ufficio  di  appartenenza,  compatibilmente   con   le
esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: 
      beneficino delle tutele connesse alla maternita'  o  paternita'
di cui al decreto legislativo n. 151/2001; 
      assistano familiari portatori di handicap ai sensi della  legge
n. 104/1992; 
      siano inseriti in  progetti  terapeutici  di  recupero  di  cui
all'art. 45 del presente contratto; 
      si trovino in situazione di necessita' connesse alla  frequenza
dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie; 
      siano impegnati in  attivita'  di  volontariato  in  base  alle
disposizioni di legge vigenti.