Art. 27 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse; b) al comma 3: 1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»; 2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»; 3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.»; c) al comma 3-bis: 1) prima del primo periodo e' inserito il seguente: «Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.»; 2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» e' inserita la seguente: «anche»; 3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee guida». d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»; e) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Certificati di firma elettronica qualificata). - 1. 2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco. 3. Il certificato di firma elettronica qualificata puo' contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato e' richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale. 3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. 4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. 4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».