Art. 27 
 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «,  fatta  salva  la
possibilita' di utilizzare uno  pseudonimo,»  sono  soppresse  e,  al
secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza
sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse; 
  b) al comma 3: 
  1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica»; 
  2) alla lettera a), dopo la  parola  «titolare»  sono  inserite  le
seguenti: «di firma elettronica»; 
  3) dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:  «c-bis)  uno
pseudonimo, qualificato come tale.»; 
    c) al comma 3-bis: 
  1)  prima  del  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Le
informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei  terzi
e chiaramente evidenziati nel certificato.»; 
  2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono»  e'  inserita
la seguente: «anche»; 
  3) al secondo periodo, le parole «Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee
guida». 
  d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica»; 
  e)  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il   seguente:   «4-bis.   Il
certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni  di  cui  ai
commi 3 e 4 per almeno  venti  anni  decorrenti  dalla  scadenza  del
certificato di firma.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.   28   (Certificati    di    firma    elettronica
          qualificata). - 1. 
              2.  In  aggiunta   alle   informazioni   previste   nel
          Regolamento eIDAS, nel  certificato  di  firma  elettronica
          qualificata puo' essere inserito il codice fiscale.  Per  i
          titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il
          codice  fiscale,  si  puo'  indicare  il   codice   fiscale
          rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o,
          in mancanza, un analogo codice identificativo univoco. 
              3. Il certificato di firma elettronica qualificata puo'
          contenere, ove richiesto dal titolare di firma  elettronica
          o dal  terzo  interessato,  le  seguenti  informazioni,  se
          pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale
          il certificato e' richiesto: 
              a) le  qualifiche  specifiche  del  titolare  di  firma
          elettronica,  quali  l'appartenenza  ad  ordini  o  collegi
          professionali,  la   qualifica   di   pubblico   ufficiale,
          l'iscrizione ad albi o il possesso  di  altre  abilitazioni
          professionali, nonche' poteri di rappresentanza; 
              b) i  limiti  d'uso  del  certificato,  inclusi  quelli
          derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e  dai  poteri
          di  rappresentanza  di  cui  alla  lettera  a)   ai   sensi
          dell'articolo 30, comma 3; 
              c) limiti del  valore  degli  atti  unilaterali  e  dei
          contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
          applicabili. 
              c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale. 
              3-bis.  Le  informazioni  di  cui  al  comma   3   sono
          riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente  evidenziati
          nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3  possono
          anche  essere  contenute   in   un   separato   certificato
          elettronico e possono  essere  rese  disponibili  anche  in
          rete. Con le Linee guida  sono  definite  le  modalita'  di
          attuazione del presente comma, anche  in  riferimento  alle
          pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. 
              4. Il titolare di firma elettronica,  ovvero  il  terzo
          interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
          tempestivamente al certificatore  il  modificarsi  o  venir
          meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
          presente articolo. 
              4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di  conservare  le
          informazioni di cui ai commi 3 e 4 per  almeno  venti  anni
          decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».