Art. 27 
 
 
             Procedure per le irrogazioni delle sanzioni 
 
  1.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto  si  osservano,
in quanto compatibili con quanto previsto dal presente  articolo,  le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Alle violazioni previste dal presente decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi  i  parametri
di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, la sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un terzo. 
  4. Non si applicano  le  disposizioni  sanzionatorie  del  presente
decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la
successiva cessione gratuita a persone  indigenti,  di  alimenti  che
presentano irregolarita'  di  etichettatura  non  riconducibili  alle
informazioni relative alla data di scadenza o relative alle  sostanze
o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze. 
  5. Non si applicano  le  disposizioni  sanzionatorie  del  presente
decreto all'immissione sul mercato di un alimento che e' corredato da
adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi  a  quanto
previsto dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 27: 
              Per i riferimenti normativi  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 1, commi 3  e  4,  del  decreto-
          legge 24 giugno 2014, n. 91, recante  disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti dalla normativa europea, convertito in legge, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di  controlli
          sulle imprese agricole, istituzione del registro unico  dei
          controlli   sulle   imprese   agricole   e    potenziamento
          dell'istituto della diffida nel  settore  agroalimentare). 
          -  (Omissis). 
              3.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare, per le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo  di
          controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la  prima
          volta   l'esistenza   di   violazioni   sanabili,   diffida
          l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate  entro
          il  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di   ricezione
          dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose  o
          pericolose  dell'illecito  amministrativo.  Per  violazioni
          sanabili  si  intendono  errori  e  omissioni  formali  che
          comportano una mera operazione di  regolarizzazione  ovvero
          violazioni le cui conseguenze  dannose  o  pericolose  sono
          eliminabili.  In  caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          prescrizioni contenute nella diffida  di  cui  al  presente
          comma, entro il termine  indicato,  l'organo  di  controllo
          procede  ad   effettuare   la   contestazione,   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tale ipotesi e'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  16
          della citata legge n. 689 del 1981. 
              (Omissis). 
              4.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  se  gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.». 
              La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del  6
          maggio 2003, relativa alla definizione delle  microimprese,
          piccole e medie imprese, e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  20
          maggio 2003, n. L 124.