Art. 27 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e  allegati  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: 
    a) alla parte I: 
      1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; 
      2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo  V,  il
titolo VI e il titolo VII; 
    b) alla parte II: 
      1) il capo I del titolo I; 
      2) i capi III, IV e V del titolo IV; 
      3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; 
      4) il capo III del titolo V; 
      5) gli articoli 87, 88 e 89; 
      6) il capo V del titolo V; 
      7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 
      8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; 
    c) alla parte III: 
      1) la sezione III del capo I del titolo I; 
      2)  gli  articoli  161,  162,  162-bis,  162-ter,   163,   164,
164-bis,165 e 169; 
      3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2,  176,  177,  178  e
179; 
      4) il capo II del titolo IV; 
      5) gli articoli 184 e 185; 
    d) gli allegati B e C. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 27: 
 
              -  Gli  articoli  3,  4,  5  e  6  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come  abrogati  dal
          presente decreto, cosi' recitavano: 
              «Art. 3 (Principio di necessita'  nel  trattamento  dei
          dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
          sono configurati riducendo  al  minimo  l'utilizzazione  di
          dati  personali  e  di  dati  identificativi,  in  modo  da
          escluderne il trattamento quando  le  finalita'  perseguite
          nei  singoli  casi  possono  essere  realizzate   mediante,
          rispettivamente, dati anonimi od  opportune  modalita'  che
          permettano di identificare l'interessato solo  in  caso  di
          necessita'.» 
              «Art. 4 (Definizioni) .  -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) "dato personale", qualunque informazione  relativa
          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione
          personale; 
                c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  "dati  sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14  novembre  2002,  n.
          313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato
          ai sensi degli articoli 60 e 61  del  codice  di  procedura
          penale; 
                f)  "titolare",  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza; 
                g) "responsabile",  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
                h) "incaricati", le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  "interessato",  la   persona   fisica,   cui   si
          riferiscono i dati personali; 
                l)  "comunicazione",  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato, dal rappresentante del titolare 
                m)  "diffusione",  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) "dato anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) "blocco", la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) "banca di dati", qualsiasi  complesso  organizzato
          di 
                q)  "Garante",  l'autorita'  di  cui  all'art.   153,
          istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,
          per: 
                a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un
          contraente   o    utente    ricevente,    identificato    o
          identificabile; 
                b)  "chiamata",  la  connessione  istituita   da   un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; 
                c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                d) "rete pubblica  di  comunicazioni",  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti;(11) 
                e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'art.2,  lettera   c),   delladirettiva   2002/21/CEdel
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
                f) "contraente", qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio
          di  comunicazione  elettronica  che  indica  la   posizione
          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico; 
                l) "servizio a  valore  aggiunto",  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) "posta elettronica",  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a 
              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',
          per: 
                a)  "misure  minime",  il  complesso   delle   misure
          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e
          procedurali di sicurezza che configurano il livello  minimo
          di protezione richiesto in  relazione  ai  rischi  previsti
          nell'art. 31; 
                b)  "strumenti  elettronici",  gli   elaboratori,   i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento; 
                c)  "autenticazione  informatica",  l'insieme   degli
          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica
          anche indiretta dell'identita'; 
                d) "credenziali  di  autenticazione",  i  dati  ed  i
          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l'autenticazione informatica; 
                e) "parola chiave", componente di una credenziale  di
          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,
          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in
          forma elettronica; 
                f)  "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme   delle
          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che
          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; 
                g)  "sistema  di  autorizzazione",  l'insieme   degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente; 
                g-bis) "violazione  di  dati  personali":  violazione
          della  sicurezza  che  comporta  anche  accidentalmente  la
          distruzione, la perdita, la modifica,  la  rivelazione  non
          autorizzata  o  l'accesso  ai  dati  personali   trasmessi,
          memorizzati  o  comunque  elaborati  nel   contesto   della
          fornitura di un servizio di  comunicazione  accessibile  al
          pubblico. 
              4. Ai fini del presente codice si intende per: 
                a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato; 
                b)  "scopi  statistici",  le  finalita'  di  indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici; 
                c) "scopi scientifici", le finalita' di studio  e  di
          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.» 
              «Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione).  -  1.  Il
          presente  codice  disciplina   il   trattamento   di   dati
          personali,  anche  detenuti   all'estero,   effettuato   da
          chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato  o  in  un
          luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato. 
              2. Il presente codice si applica anche  al  trattamento
          di dati personali effettuato da chiunque e'  stabilito  nel
          territorio di un Paese non appartenente all'Unione  europea
          e  impiega,  per  il  trattamento,  strumenti  situati  nel
          territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
          salvo che essi siano utilizzati solo ai  fini  di  transito
          nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
          del presente codice, il titolare del trattamento designa un
          proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
          ai fini dell'applicazione della disciplina sul  trattamento
          dei dati personali. 
              3. Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  da
          persone  fisiche  per  fini  esclusivamente  personali   e'
          soggetto all'applicazione del presente  codice  solo  se  i
          dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
          diffusione. Si applicano in ogni caso  le  disposizioni  in
          tema di responsabilita' e di  sicurezza  dei  dati  di  cui
          agliarticoli 15e31. 
              3-bis. (abrogato).» 
              «Art.  6  (Disciplina  del  trattamento).   -   1.   Le
          disposizioni contenute nella presente Parte si applicano  a
          tutti i trattamenti di  dati,  salvo  quanto  previsto,  in
          relazione  ad  alcuni   trattamenti,   dalle   disposizioni
          integrative o modificative della Parte II.» 
              -  Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo
          V, il titolo VI e il titolo VII della parte  I  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  abrogati
          dal presente decreto, erano cosi' rubricati: 
              «Titolo II (Diritti dell'interessato) 
              Titolo III (Regole  generali  per  il  trattamento  dei
          dati) 
              Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento) 
              Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi) 
              Titolo VI (Adempimenti) 
              Titolo VII (Trasferimento dei dati all'estero».) 
              - Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo
          IV, il capo III del titolo V, il capo V  del  titolo  V,  i
          capi II e III del titolo X, il titolo XI e il  titolo  XIII
          della parte II del citato  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, abrogati dal presente  decreto,  erano  cosi'
          rubricati: 
              «Titolo I (Trattamenti in ambito giudiziario) 
              Capo I (Profili generali) 
              Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico) 
              Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali) 
              Capo IV (Finalita' di rilevante interesse pubblico) 
              Capo V (Particolari contrassegni) 
              Titolo V  (Trattamento  di  dati  personali  in  ambito
          sanitario) 
              Capo III (Finalita' di rilevante interesse pubblico) 
              Capo V (Dati genetici) 
              Titolo X (Comunicazioni elettroniche) 
              Capo II (Internet e reti telematiche) 
              Capo III (Videosorveglianza) 
              Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata) 
              Titolo XIII (Marketing diretto».) 
              - Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94,  95,
          98, 112, 117, 118 e 119 del citato decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente  decreto,  cosi'
          recitavano: 
              «Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie  e  organismi
          sanitari pubblici).  -  1.  Gli  esercenti  le  professioni
          sanitarie  e  gli  organismi   sanitari   pubblici,   anche
          nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico
          ai sensi dell'art. 85, trattano i dati personali  idonei  a
          rivelare lo stato di salute: 
                a) con il consenso  dell'interessato  e  anche  senza
          l'autorizzazione del Garante, se  il  trattamento  riguarda
          dati  e  operazioni  indispensabili  per   perseguire   una
          finalita' di tutela della salute o dell'incolumita'  fisica
          dell'interessato; 
                b) anche senza il consenso dell'interessato e  previa
          autorizzazione del Garante, se la  finalita'  di  cui  alla
          lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'. 
              2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso  puo'  essere
          prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II. 
              3. Nei casi di cui  al  comma  1  l'autorizzazione  del
          Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
          sentito il Consiglio superiore di sanita'.» 
              «Art. 81 (Prestazione del consenso). - 1.  Il  consenso
          al trattamento dei dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di
          salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente
          codice o  di  altra  disposizione  di  legge,  puo'  essere
          manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
          tal caso il consenso  e'  documentato,  anziche'  con  atto
          scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la
          professione sanitaria o dell'organismo sanitario  pubblico,
          riferita al trattamento di dati effettuato da  uno  o  piu'
          soggetti  e  all'informativa  all'interessato,   nei   modi
          indicati negliarticoli 78,79e80. 
              2.  Quando   il   medico   o   il   pediatra   fornisce
          l'informativa per conto di  piu'  professionisti  ai  sensi
          dell'art. 78, comma 4, oltre quanto previsto dal  comma  1,
          il consenso e' reso conoscibile ai medesimi  professionisti
          con  adeguate   modalita',   anche   attraverso   menzione,
          annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su  una
          carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente  un
          richiamo al medesimoart. 78,  comma  4,  e  alle  eventuali
          diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del
          medesimo comma.» 
              «Art. 83 (Altre misure  per  il  rispetto  dei  diritti
          degli interessati). - 1. I soggetti di cui agliarticoli 78,
          79   e   80   adottano   idonee   misure   per   garantire,
          nell'organizzazione delle prestazioni  e  dei  servizi,  il
          rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali  e  della
          dignita'   degli   interessati,   nonche'    del    segreto
          professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e
          dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento  dei
          dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  comprendono,  in
          particolare: 
                a) soluzioni  volte  a  rispettare,  in  relazione  a
          prestazioni  sanitarie  o  ad  adempimenti   amministrativi
          preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture,
          un ordine di precedenza e  di  chiamata  degli  interessati
          prescindendo dalla loro individuazione nominativa; 
                b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
          tenendo conto dell'eventuale uso di apparati  vocali  o  di
          barriere; 
                c) soluzioni tali  da  prevenire,  durante  colloqui,
          l'indebita conoscenza da parte  di  terzi  di  informazioni
          idonee a rivelare lo stato di salute; 
                d)  cautele  volte  ad  evitare  che  le  prestazioni
          sanitarie,  ivi  compresa  l'eventuale  documentazione   di
          anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita' 
                e) il rispetto  della  dignita'  dell'interessato  in
          occasione della prestazione medica e in ogni operazione  di
          trattamento dei dati; 
                f) la previsione di opportuni accorgimenti  volti  ad
          assicurare  che,  ove   necessario,   possa   essere   data
          correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai  soli
          terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso; 
                g)  la  formale  previsione,  in   conformita'   agli
          ordinamenti   interni   delle   strutture   ospedaliere   e
          territoriali, di adeguate modalita' per informare  i  terzi
          legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
          interessati nell'ambito dei reparti, informandone 
                h) la messa in atto di procedure, anche di formazione
          del  personale,  dirette  a  prevenire  nei  confronti   di
          estranei  un'esplicita  correlazione  tra  l'interessato  e
          reparti  o  strutture,  indicativa  dell'esistenza  di   un
          particolare stato di salute; 
                i) la sottoposizione degli incaricati  che  non  sono
          tenuti per legge  al  segreto  professionale  a  regole  di
          condotta analoghe al segreto professionale. 
              2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano  ai
          soggetti  di  cui  all'art.  78,   che   ottemperano   alle
          disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a
          garantire  un  rapporto  personale  e  fiduciario  con  gli
          assistiti,  nel  rispetto   del   codice   di   deontologia
          sottoscritto ai sensi dell'art. 12.» 
              «Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato). -  1.
          I dati personali idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute
          possono essere resi noti all'interessato o ai  soggetti  di
          cui all'art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti
          le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
          tramite di  un  medico  designato  dall'interessato  o  dal
          titolare. Il presente comma non si applica  in  riferimento
          ai  dati  personali  forniti  in  precedenza  dal  medesimo
          interessato. 
              2. Il titolare o il  responsabile  possono  autorizzare
          per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
          medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
          rapporti diretti  con  i  pazienti  e  sono  incaricati  di
          trattare dati personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di
          salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
          soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera a). L'atto di
          incarico  individua   appropriate   modalita'   e   cautele
          rapportate  al  contesto  nel  quale   e'   effettuato   il
          trattamento di dati.» 
              «Art. 87 (Medicinali a carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale). - 1. Le  ricette  relative  a  prescrizioni  di
          medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
          nazionale sono redatte secondo il modello di cui  al  comma
          2,  conformato  in   modo   da   permettere   di   risalire
          all'identita' dell'interessato solo in caso  di  necessita'
          connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
          ovvero a fini  di  verifiche  amministrative  o  per  scopi
          epidemiologici e  di  ricerca,  nel  rispetto  delle  norme
          deontologiche applicabili. 
              2. Il modello cartaceo per  le  ricette  di  medicinali
          relative a  prescrizioni  di  medicinali  a  carico,  anche
          parziale, del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui  agli
          allegati 1, 3, 5 e 6 deldecreto del Ministro della  sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,  paragrafo  2.2.2.
          del relativo  disciplinare  tecnico,  e'  integrato  da  un
          tagliando predisposto  su  carta  o  con  tecnica  di  tipo
          copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 
              3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone
          del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'
          e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne  la
          visione solo per effetto di una momentanea separazione  del
          tagliando medesimo che  risulti  necessaria  ai  sensi  dei
          commi 4 e 5. 
              4. Il tagliando puo'  essere  momentaneamente  separato
          dal modello di  ricetta,  e  successivamente  riunito  allo
          stesso, quando il  farmacista  lo  ritiene  indispensabile,
          mediante sottoscrizione  apposta  sul  tagliando,  per  una
          effettiva   necessita'   connessa   al   controllo    della
          correttezza della prescrizione, anche per  quanto  riguarda
          la corretta fornitura del farmaco. 
              5. Il tagliando puo'  essere  momentaneamente  separato
          nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi
          per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
          prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
          indagini epidemiologiche o di ricerca in  conformita'  alla
          legge, quando e' indispensabile per il perseguimento  delle
          rispettive finalita'. 
              6. Con decreto del Ministro della  salute,  sentito  il
          Garante, puo' essere individuata  una  ulteriore  soluzione
          tecnica diversa da quella  indicata  nel  comma  1,  basata
          sull'uso  di  una  fascetta  adesiva  o  su  altra  tecnica
          equipollente relativa anche a modelli non cartacei.» 
              «Art.  88  (Medicinali  non  a  carico   del   Servizio
          sanitario nazionale). - 1. Nelle prescrizioni  cartacee  di
          medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico,
          anche  parziale,  del  Servizio  sanitario  nazionale,   le
          generalita' dell'interessato non sono indicate. 
              2. Nei casi di cui al comma 1 il medico  puo'  indicare
          le   generalita'   dell'interessato   solo    se    ritiene
          indispensabile permettere di risalire alla  sua  identita',
          per un'effettiva  necessita'  derivante  dalle  particolari
          condizioni del  medesimo  interessato  o  da  una  speciale
          modalita' di preparazione o di utilizzazione.» 
              «Art. 89 (Casi particolari). - 1. Le  disposizioni  del
          presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni
          normative che prevedono il  rilascio  di  ricette  che  non
          identificano   l'interessato    o    recanti    particolari
          annotazioni, contenute anche neldecreto-legge  17  febbraio
          1998, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  8
          aprile 1998, n. 94. 
              2. Nei casi in cui deve  essere  accertata  l'identita'
          dell'interessato ai sensi del testo unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato   condecreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  le  ricette   sono   conservate
          separatamente da ogni altro documento che non  ne  richiede
          l'utilizzo. 
              2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78,  l'attuazione
          delle disposizioni di cui all'art. 87 comma 3,  e88,  comma
          1,    e'    subordinata    ad    un'esplicita     richiesta
          dell'interessato.» 
              «Art. 91  (Dati  trattati  mediante  carte).  -  1.  Il
          trattamento in ogni forma di  dati  idonei  a  rivelare  lo
          stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
          su  carte  anche  non  elettroniche,  compresa   la   carta
          nazionale dei servizi,  o  trattati  mediante  le  medesime
          carte e' consentito se necessario  ai  sensi  dell'art.  3,
          nell'osservanza di misure ed  accorgimenti  prescritti  dal
          Garante nei modi di cui all'art. 17.» 
              «Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito
          sanitario). - 1. Il trattamento di dati idonei  a  rivelare
          lo stato di salute contenuti in banche di  dati,  schedari,
          archivi  o  registri  tenuti  in   ambito   sanitario,   e'
          effettuato nel rispetto dell'art. 3anche presso  banche  di
          dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data
          di entrata in vigore del presente codice e  in  riferimento
          ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente  alla
          medesima data, in particolare presso: 
                a) il registro  nazionale  dei  casi  di  mesotelioma
          asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),  di  cui
          all'art. 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 10 dicembre 2002, n. 308; 
                b) la banca di dati in materia di sorveglianza  della
          malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti  e  sindromi
          ad essa correlate, di  cui  aldecreto  del  Ministro  della
          salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; 
                c) il registro nazionale delle malattie rare  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita'  in  data
          18 maggio 2001, n. 279; 
                d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti 
                e)  gli  schedari  dei  donatori  di  sangue  di  cui
          all'art. 15 del decreto del Ministro della sanita' in  data
          26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78
          del 3 aprile 2001.» 
              «Art.  95  (Dati  sensibili  e  giudiziari).  -  1.  Si
          considerano  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai  sensi
          degliarticoli  20e21,  le  finalita'  di  istruzione  e  di
          formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
          universitario, con particolare riferimento a quelle  svolte
          anche in forma integrata.» 
              «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
          1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
          degliarticoli 20e21, le finalita' relative  ai  trattamenti
          effettuati da soggetti pubblici: 
                a) per scopi storici, concernenti  la  conservazione,
          l'ordinamento e la  comunicazione  dei  documenti  detenuti
          negli archivi di Stato e negli archivi storici  degli  enti
          pubblici, secondo quanto disposto daldecreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490, di approvazione del  testo  unico  in
          materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
          presente codice; 
                b) che fanno parte del sistema  statistico  nazionale
          (Sistan) ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre  1989,
          n. 322, e successive modificazioni; 
                c) per scopi scientifici.» 
              «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse  pubblico).
          - 1. Si considerano di  rilevante  interesse  pubblico,  ai
          sensi degliarticoli 20e21, le finalita' di instaurazione  e
          gestione da parte  di  soggetti  pubblici  di  rapporti  di
          lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche  non
          retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
          altre forme di impiego che non comportano  la  costituzione
          di un rapporto di lavoro subordinato. 
              2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
          al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
          effettuati al fine di: 
                a) applicare la normativa in materia di  collocamento
          obbligatorio e  assumere  personale  anche  appartenente  a
          categorie protette; 
                b) garantire le pari opportunita'; 
                c) accertare il  possesso  di  particolari  requisiti
          previsti per  l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche  in
          materia di tutela delle minoranze linguistiche,  ovvero  la
          sussistenza  dei  presupposti  per  la  sospensione  o   la
          cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
          sede per incompatibilita' e  il  conferimento  di  speciali
          abilitazioni; 
                d) adempiere ad obblighi  connessi  alla  definizione
          dello  stato  giuridico  ed  economico,  ivi  compreso   il
          riconoscimento  della  causa  di   servizio   o   dell'equo
          indennizzo, nonche'  ad  obblighi  retributivi,  fiscali  o
          contabili, relativamente al  personale  in  servizio  o  in
          quiescenza, ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e
          benefici assistenziali; 
                e) adempiere a specifici obblighi o svolgere  compiti
          previsti dalla normativa in materia di igiene  e  sicurezza
          del lavoro o  di  sicurezza  o  salute  della  popolazione,
          nonche' in materia sindacale; 
                f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
          assistenziali, la normativa in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  ivi  compresa  quella  integrativa,  anche   in
          applicazione deldecreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  29  luglio  1947,  n.  804,   riguardo   alla
          comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
          elettronica, agli istituti di  patronato  e  di  assistenza
          sociale, alle  associazioni  di  categoria  e  agli  ordini
          professionali   che   abbiano    ottenuto    il    consenso
          dell'interessato ai sensi dell'art. 23in relazione  a  tipi
          di dati individuati specificamente; 
                g) svolgere attivita' dirette all'accertamento  della
          responsabilita'  civile,  disciplinare   e   contabile   ed
          esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' 
                h)  comparire  in  giudizio   a   mezzo   di   propri
          rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato  o
          di conciliazione  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dai
          contratti collettivi di lavoro; 
                i)  salvaguardare  la  vita  o  l'incolumita'  fisica
          dell'interessato o di terzi; 
                l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e
          applicare  la  normativa  in  materia  di   assunzione   di
          incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori  e
          consulenti; 
                m)   applicare   la   normativa   in    materia    di
          incompatibilita' e rapporti 
                n)  svolgere  l'attivita'  di  indagine  e  ispezione
          presso soggetti pubblici; 
                o) valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei
          risultati conseguiti. 
              3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
          o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e,  comunque,
          tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.» 
              «Art. 117 (Affidabilita' e puntualita' nei  pagamenti).
          - 1.  Il  Garante  promuove,  ai  sensi  dell'art.  12,  la
          sottoscrizione di un  codice  di  deontologia  e  di  buona
          condotta per il trattamento dei dati  personali  effettuato
          nell'ambito di sistemi informativi  di  cui  sono  titolari
          soggetti privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione  di
          crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
          la puntualita' nei pagamenti da  parte  degli  interessati,
          individuando anche specifiche modalita'  per  garantire  la
          comunicazione di dati personali  esatti  e  aggiornati  nel
          rispetto dei diritti dell'interessato.» 
              «Art. 118 (Informazioni commerciali). - 1.  Il  Garante
          promuove, ai sensi dell'art. 12, la  sottoscrizione  di  un
          codice  di  deontologia  e  di  buona   condotta   per   il
          trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini   di
          informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
          con  quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  5,  modalita'
          semplificate per  l'informativa  all'interessato  e  idonei
          meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza dei dati
          raccolti e comunicati.» 
              «Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio). -
          1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di  cui
          all'art. 118sono altresi' individuati  termini  armonizzati
          di  conservazione  dei   dati   personali   contenuti,   in
          particolare, in banche di dati, registri ed elenchi  tenuti
          da soggetti pubblici e privati, riferiti  al  comportamento
          debitorio  dell'interessato  nei  casi  diversi  da  quelli
          disciplinati nel codice di cui all'art. 117, tenendo  conto
          della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.». 
              - La Sezione III del Capo I del Titolo I e il  Capo  II
          del  Titolo  IV  della  Parte  III   del   citato   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati  dal  presente
          decreto, erano cosi' rubricati: 
                «Parte III (Tutela dell'interessato e sanzioni) 
                Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale) 
                Capo I (Tutela dinanzi al garante) 
                Sezione   III   (Tutela    alternativa    a    quella
          giurisdizionale) 
                Titolo  IV  (Disposizioni  modificative,  abrogative,
          transitorie e finali) 
                Capo II (Disposizioni transitorie)». 
              - Per gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164
          e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, abrogati dal  presente  decreto,  si  vedano  le  note
          all'art. 18. 
              - Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177,  178,
          179, 184 e 185 del citato  decreto  legislativo  30  giugno
          2003,  n.  196,  abrogati  dal  presente   decreto,   cosi'
          recitavano: 
              «Art.  165   (Pubblicazione   del   provvedimento   del
          Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli  del  presente
          Capo  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,
          per intero o per estratto, in uno o piu' giornali  indicati
          nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo
          a cura e spese del contravventore.» 
              «Art.  169  (Misure  di  sicurezza).  -  1.   Chiunque,
          essendovi tenuto,  omette  di  adottare  le  misure  minime
          previste dall'art. 33e' punito con  l'arresto  sino  a  due
          anni. 
              2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento  o,
          nei casi complessi, anche con successivo atto del  Garante,
          e' impartita una prescrizione fissando un  termine  per  la
          regolarizzazione  non  eccedente  il   periodo   di   tempo
          tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
          complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento
          e comunque non superiore a sei mesi.  Nei  sessanta  giorni
          successivi   allo   scadere   del   termine,   se   risulta
          l'adempimento alla  prescrizione,  l'autore  del  reato  e'
          ammesso dal Garante a pagare una somma pari al  quarto  del
          massimo  della  sanzione  stabilita   per   la   violazione
          amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono  il
          reato.  L'organo  che  impartisce  la  prescrizione  e   il
          pubblico  ministero  provvedono  nei  modi  di   cui   agli
          articoli21,22,23e24 del  decreto  legislativo  19  dicembre
          1994,  n.  758,  e  successive  modificazioni,  in   quanto
          applicabili.» 
              «Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo  di
          Schengen). - 1. La legge  30  settembre  1993,  n.  388,  e
          successive modificazioni, di  ratifica  ed  esecuzione  dei
          protocolli e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo  di
          Schengen e alla relativa convenzione  di  applicazione,  e'
          cosi' modificata: 
                a) il comma 2 dell'art. 9e' sostituito dal seguente: 
                  "2.  Le   richieste   di   accesso,   rettifica   o
          cancellazione,    nonche'    di    verifica,    di     cui,
          rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
          della Convenzione, sono rivolte  all'autorita'  di  cui  al
          comma 1."; 
                b) il comma 2 dell'art. 10 e' soppresso; 
                c) l'art. 11e' sostituito dal seguente: 
                  "11. 1. L'autorita' di controllo  di  cui  all'art.
          114 della Convenzione e' il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali.  Nell'esercizio  dei   compiti   ad   esso
          demandati per legge, il Garante esercita il  controllo  sui
          trattamenti di dati in applicazione  della  Convenzione  ed
          esegue le verifiche previste nel medesimo art.  114,  anche
          su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di  un
          inidoneo  riscontro  alla  richiesta   rivolta   ai   sensi
          dell'art. 9, comma 2, quando non e'  possibile  fornire  al
          medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
          forniti dall'autorita' di cui all'art. 9, comma 1. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma  5,
          della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,   e   successive
          modificazioni."; 
                d) l'art. 12e' abrogato.» 
              «Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie).  -
          1. All'art. 137 del codice di  procedura  civile,  dopo  il
          secondo  comma,  sono   inseriti   i   seguenti:   "Se   la
          notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie  del
          destinatario, tranne che  nel  caso  previsto  dal  secondo
          comma dell'art. 143,  l'ufficiale  giudiziario  consegna  o
          deposita la copia dell'atto  da  notificare  in  busta  che
          provvede  a  sigillare  e  su  cui  trascrive   il   numero
          cronologico  della  notificazione,   dandone   atto   nella
          relazione in calce all'originale  e  alla  copia  dell'atto
          stesso. Sulla busta non sono apposti  segni  o  indicazioni
          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. 
              Le disposizioni di cui  al  terzo  comma  si  applicano
          anche  alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto   di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.". 
              2. Al primo comma dell'art. 138 del codice di procedura
          civile,  le   parole   da:   "puo'   sempre   eseguire"   a
          "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue  la
          notificazione di regola mediante consegna della copia nelle
          mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione
          oppure, se cio' non e' possibile,". 
              3.  Nel  quarto  comma  dell'art.  139  del  codice  di
          procedura civile, la parola:  "l'originale"  e'  sostituita
          dalle seguenti: "una ricevuta". 
              4. Nell'art. 140 del codice di procedura  civile,  dopo
          le parole: "affigge avviso del deposito" sono  inserite  le
          seguenti: "in busta chiusa e sigillata". 
              5. All'art. 142 del codice  di  procedura  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il primo e il secondo comma  sono  sostituiti  dal
          seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma,  se  il
          destinatario non ha residenza,  dimora  o  domicilio  nello
          Stato  e  non  vi  ha  eletto  domicilio  o  costituito  un
          procuratore a norma  dell'art.  77,  l'atto  e'  notificato
          mediante spedizione al destinatario per mezzo  della  posta
          con raccomandata e mediante  consegna  di  altra  copia  al
          pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero
          degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale
          e' diretta."; 
                b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"
          sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma". 
              6. Nell'art. 143, primo comma, del codice di  procedura
          civile, sono soppresse le parole da: ",  e  mediante"  fino
          alla fine del periodo. 
              7. All'art. 151, primo comma, del codice  di  procedura
          civile dopo le parole: "maggiore celerita'"  sono  aggiunte
          le  seguenti:  ",  di  riservatezza  o  di   tutela   della
          dignita'". 
              8. All'art. 250 del codice di procedura civile dopo  il
          primo comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di  cui
          al primo comma, se non e'  eseguita  in  mani  proprie  del
          destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata  in
          busta chiusa e sigillata.". 
              9. All'art. 490, terzo comma, del codice  di  procedura
          civile  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
          "Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore". 
              10. All'art. 570, primo comma, del codice di  procedura
          civile le parole:  "del  debitore,"  sono  soppresse  e  le
          parole da: "informazioni" fino alla  fine  sono  sostituite
          dalle  seguenti:   "informazioni,   anche   relative   alle
          generalita' del  debitore,  possono  essere  fornite  dalla
          cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse". 
              11. All'art. 14, quarto comma, della legge 24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo:  "Quando  la  notificazione  non
          puo' essere eseguita in mani proprie del  destinatario,  si
          osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma,
          del medesimo codice. ". 
              12. Dopo l'art. 15 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "Art.  15-bis.  (Notificazioni  di  atti  e  documenti,
          comunicazioni ed avvisi) - 1. Alla notificazione di atti  e
          di  documenti  da   parte   di   organi   delle   pubbliche
          amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati  o  da
          persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi
          circa il relativo contenuto, si applicano  le  disposizioni
          contenute  nell'art.  137,  terzo  comma,  del  codice   di
          procedura  civile.  Nei  biglietti  e   negli   inviti   di
          presentazione sono indicate  le  informazioni  strettamente
          necessarie a tale fine.". 
              13. All'art. 148 del codice di  procedura  penale  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  " 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che  la
          legge disponga altrimenti, di regola mediante  consegna  di
          copia al destinatario oppure, se  cio'  non  e'  possibile,
          alle  persone  indicate  nel  presente  titolo.  Quando  la
          notifica non puo'  essere  eseguita  in  mani  proprie  del
          destinatario,  l'ufficiale   giudiziario   o   la   polizia
          giudiziaria consegnano la copia  dell'atto  da  notificare,
          fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o
          al  domiciliatario,  dopo  averla  inserita  in  busta  che
          provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
          della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
          all'originale e alla copia dell'atto."; 
                b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
                  "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni  altro
          biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
          diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
          necessarie.". 
              14. All'art. 157, comma  6,  del  codice  di  procedura
          penale le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso"
          sono sostituite dalle seguenti:  "e'  effettuata  nei  modi
          previsti dall'art. 148, comma 3". 
              15. All'art. 80 delle disposizioni  di  attuazione  del
          codice   di   procedura   penale,   approvate    condecreto
          legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  il  comma  1   e'
          sostituito dal seguente: 
                "1. Se la copia del decreto di  perquisizione  locale
          e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica
          la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.". 
              16. Allalegge 20 novembre 1982, n. 890, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, primo comma, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: "Sulle buste non  sono  apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'atto."; 
                b) all'art. 8, secondo comma, secondo  periodo,  dopo
          le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite
          le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito». 
              «Art. 175 (Forze  di  polizia).  -  1.  Il  trattamento
          effettuato   per   il   conferimento   delle   notizie   ed
          informazioni   acquisite    nel    corso    di    attivita'
          amministrative ai sensi dell'art. 21, comma 1, della  legge
          26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma
          3 del medesimo art. e' oggetto di comunicazione al  Garante
          ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3. 
              2. I dati personali trattati dalle  forze  di  polizia,
          dagli organi di pubblica sicurezza e dagli  altri  soggetti
          di cui all'art. 53, comma 1, senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente codice, in sede di applicazione  del  presente
          codice possono  essere  ulteriormente  trattati  se  ne  e'
          verificata l'esattezza,  completezza  ed  aggiornamento  ai
          sensi dell'art. 11. 
              3. L'art. 10 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e
          successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 10  (Controlli) -  1.  Il  controllo  sul  Centro
          elaborazione  dati  e'  esercitato  dal  Garante   per   la
          protezione dei dati  personali,  nei  modi  previsti  dalla
          legge e dai regolamenti. 
              2. I dati e le informazioni  conservati  negli  archivi
          del  Centro  possono  essere  utilizzati  in   procedimenti
          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
          l'acquisizione delle fonti originarie  indicate  nel  primo
          comma  dell'art.  7,  fermo   restando   quanto   stabilito
          dall'art. 240 del codice di procedura  penale.  Quando  nel
          corso di un procedimento giurisdizionale  o  amministrativo
          viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e
          delle   informazioni,   o   l'illegittimita'    del    loro
          trattamento,  l'autorita'  precedente  ne  da'  notizia  al
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
          dell'art. 5 la conferma dell'esistenza  di  dati  personali
          che  lo  riguardano,  la  loro   comunicazione   in   forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio
          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'
          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'
          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la
          protezione dei dati personali. 
              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati
          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non
          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di
          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove
          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli
          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,
          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in
          forma anonima dei dati medesimi.». 
              «Art. 176 (Soggetti pubblici). - 1. Nell'art. 24, comma
          3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  dopo  le  parole:
          "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti:
          ", fuori dei casi di accesso  a  dati  personali  da  parte
          della persona cui i dati si riferiscono, ". 
              2. Nell'art. 2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n.  165,  in  materia  di  ordinamento  del   lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1
          e'   inserito   il   seguente:   "1-bis.   I   criteri   di
          organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
          rispetto della disciplina in  materia  di  trattamento  dei
          dati personali.". 
              3. L'art.  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12
          febbraio  1993,  n.  39,  e  successive  modificazioni,  e'
          sostituito  dal  seguente:  "1.  E'  istituito  il   Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          che opera presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          per  l'attuazione  delle   politiche   del   Ministro   per
          l'innovazione  e  le  tecnologie,  con  autonomia  tecnica,
          funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria  e  con
          indipendenza di giudizio.".(187) 
              4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
          amministrazione  continuano  ad  applicarsi  l'art.  6  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  nonche'  le
          vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello  stato
          di  previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze.(187) 
              5. L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
          1993,  e  successive  modificazioni,  e'   sostituito   dal
          seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del
          Consiglio   dei   ministri   l'adozione   di    regolamenti
          concernenti la sua organizzazione,  il  suo  funzionamento,
          l'amministrazione  del   personale,   l'ordinamento   delle
          carriere,  nonche'  la  gestione  delle  spese  nei  limiti
          previsti dal presente decreto.". 
              6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella
          pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa
          e'  sostituita  dalla  seguente:  "Centro   nazionale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione». 
              «Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile  e
          delle liste elettorali). - 1. Il comune puo' utilizzare gli
          elenchi di cui  all'art.  34,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  per
          esclusivo  uso  di  pubblica  utilita'  anche  in  caso  di
          applicazione della disciplina in materia  di  comunicazione
          istituzionale. 
              2. Il comma 7 dell'art. 28 della legge 4  maggio  1983,
          n. 184,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
          seguente: "7. L'accesso alle informazioni non e' consentito
          nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita
          di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30,  comma
          1, del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000, n. 396.". 
              3. Il rilascio degli estratti degli  atti  dello  stato
          civile di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 novembre 2000, n.  396e'  consentito  solo  ai
          soggetti  cui  l'atto  si  riferisce,  oppure  su  motivata
          istanza comprovante l'interesse personale  e  concreto  del
          richiedente  a   fini   di   tutela   di   una   situazione
          giuridicamente  rilevante,  ovvero  decorsi  settanta  anni
          dalla formazione dell'atto. 
              4.  Nel  primo  comma  dell'art.  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  sono
          soppresse le lettere d) ed e). 
              5.  Nell'art.  51  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  il  quinto  comma  e'
          sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere
          rilasciate in copia per  finalita'  di  applicazione  della
          disciplina in materia di elettorato attivo  e  passivo,  di
          studio, di ricerca statistica,  scientifica  o  storica,  o
          carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di  un
          interesse collettivo o diffuso.». 
              «Art. 178 (Disposizioni in  materia  sanitaria).  -  1.
          Nell'art. 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, in materia di libretto  sanitario  personale,
          dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e  prima
          della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante  per
          la protezione dei dati personali". 
              2. All'art. 5 della legge 5 giugno  1990,  n.  135,  in
          materia di AIDS e  infezione  da  HIV,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.
          L'operatore sanitario e ogni altro  soggetto  che  viene  a
          conoscenza di un  caso  di  AIDS,  ovvero  di  un  caso  di
          infezione da HIV, anche non accompagnato da stato  morboso,
          e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare
          ogni misura o accorgimento occorrente  per  la  tutela  dei
          diritti e  delle  liberta'  fondamentali  dell'interessato,
          nonche' della relativa dignita'."; 
                b) nel comma 2,  le  parole:  "decreto  del  Ministro
          della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
          Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali". 
              3. Nell'art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  539,  e  successive  modificazioni,  in
          materia di medicinali per uso umano, e' inserito, in  fine,
          il seguente periodo: "Decorso tale  periodo  il  farmacista
          distrugge  le  ricette  con  modalita'  atte  ad  escludere
          l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ". 
              4. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro  della
          sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
          ufficiale  n.  72  del  27  marzo  1997,  in   materia   di
          importazione  di  medicinali  registrati  all'estero,  sono
          soppresse le lettere f) ed h). 
              5. Nel comma 1,  primo  periodo,  dell'art.  5-bis  del
          decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94,  le  parole
          da: "riguarda  anche"  fino  alla  fine  del  periodo  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "e'  acquisito  unitamente  al
          consenso relativo al trattamento dei dati personali». 
              «Art. 179 (Altre modifiche). -  1.  Nell'art.  6  della
          legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le  parole:  ";
          mantenere la necessaria riservatezza per  tutto  quanto  si
          riferisce alla vita familiare" e: "garantire al  lavoratore
          il rispetto della sua personalita'  e  della  sua  liberta'
          morale;". 
              2. Nell'art. 38, primo comma,  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8". 
              3. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 185, in materia di  contratti  a  distanza,
          sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  ",  ovvero,
          limitatamente  alla  violazione  di  cui  all'art.  10,  al
          Garante per la protezione dei dati personali". 
              4. (abrogato).» 
              «Art. 184 (Attuazione di direttive europee).  -  1.  Le
          disposizioni   del   presente   codice   danno   attuazione
          alladirettiva  96/45/CEdel   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   24   ottobre   1995,   e   alladirettiva
          2002/58/CEdel Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          luglio 2002. 
              2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
          riferimento a disposizioni comprese nellalegge 31  dicembre
          1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
          codice,  il  riferimento   si   intende   effettuato   alle
          corrispondenti disposizioni del presente codice secondo  la
          tavola di corrispondenza riportata in allegato. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e   di
          regolamento  che  stabiliscono  divieti   o   limiti   piu'
          restrittivi  in  materia  di  trattamento  di  taluni  dati
          personali.» 
              «Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia  e  di
          buona condotta). - 1. L'allegato A)riporta, oltre ai codici
          di cui all'art. 12, commi 1 e 4, quelli promossi  ai  sensi
          degliarticoli 25e31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
          gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana alla data di emanazione del presente codice.». 
              - Gli allegati B e C del citato decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, abrogati  dal  presente  decreto, sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  29  luglio
          2003, S.O.