Art. 27 
 
                      Modifiche all'articolo 83 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 83 del decreto legislativo  n.  117  del  2017,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni  di  cui
ai commi 1 e 2, i soggetti  che  effettuano  erogazioni  liberali  ai
sensi del presente articolo non possono cumulare la  detraibilita'  e
la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo  di
detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni.». 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Si  riporta  l'articolo  83,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  83  (Detrazioni  e  deduzioni   per   erogazioni
          liberali).  -  1.  Dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle
          persone fisiche si detrae un importo pari al 30  per  cento
          degli oneri sostenuti dal contribuente  per  le  erogazioni
          liberali in denaro o in natura  a  favore  degli  enti  del
          Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
          5, per un importo complessivo in ciascun periodo  d'imposta
          non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente
          periodo e' elevato al 35 per cento  degli  oneri  sostenuti
          dal contribuente, qualora l'erogazione liberale  in  denaro
          sia  a  favore  di  organizzazioni  di   volontariato.   La
          detrazione e' consentita, per  le  erogazioni  liberali  in
          denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite
          banche o uffici postali ovvero mediante  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. 
              2. Le liberalita' in  denaro  o  in  natura  erogate  a
          favore degli enti del Terzo settore non commerciali di  cui
          all'articolo 79,  comma  5,  da  persone  fisiche,  enti  e
          societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto  del
          soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del  reddito
          complessivo  dichiarato.  Qualora  la  deduzione   sia   di
          ammontare  superiore  al  reddito  complessivo  dichiarato,
          diminuito di tutte le deduzioni,  l'eccedenza  puo'  essere
          computata in aumento dell'importo  deducibile  dal  reddito
          complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
          il quarto,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.  Con
          apposito decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono individuate le tipologie dei beni  in  natura
          che  danno  diritto  alla  detrazione  o   alla   deduzione
          d'imposta e sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  di
          valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. 
              3. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano a  condizione  che  l'ente  dichiari  la  propria
          natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma  5,
          al  momento  dell'iscrizione  nel  Registro  unico  di  cui
          all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va
          comunicata dal rappresentante legale dell'ente  all'Ufficio
          del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  della
          Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede
          legale, entro trenta  giorni  dalla  chiusura  del  periodo
          d'imposta nel quale si e' verificata. In  caso  di  mancato
          tempestivo  invio  di  detta   comunicazione,   il   legale
          rappresentante  dell'ente  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. 
              4.  Ferma   restando   la   non   cumulabilita'   delle
          agevolazioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  i  soggetti  che
          effettuano  erogazioni  liberali  ai  sensi  del   presente
          articolo  non  possono  cumulare  la  detraibilita'  e   la
          deducibilita' con altra  agevolazione  fiscale  prevista  a
          titolo di detrazione o di deduzione  di  imposta  da  altre
          disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 
              5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  19
          per cento dei contributi associativi  per  un  importo  non
          superiore a 1.300 euro versati dai soci  alle  societa'  di
          mutuo soccorso che operano esclusivamente  nei  settori  di
          cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,  al
          fine  di  assicurare  ai  soci  un  sussidio  nei  casi  di
          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche agli enti  del  terzo  settore  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 82 a condizione che le  liberalita'  ricevute
          siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.».