Art. 27 Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) la Regione Campania; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.