Art. 27 
 
       Disposizioni per migliorare la circolarita' informativa 
 
  1. L'articolo 160 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 160. - Per le finalita' di prevenzione generale  di  reati  e
per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17,  comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  le  cancellerie
dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere
ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo  delle
sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore  della
provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al
direttore della Direzione investigativa  antimafia.  Analogo  obbligo
sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito
delle  rispettive  attribuzioni,   alle   questure   competenti   per
territorio e alla Direzione investigativa antimafia.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.