Art. 27 
 
                  Disposizioni in materia di giochi 
 
  1. La ritenuta sulle vincite  del  gioco  numerico  a  quota  fissa
denominato  «  10&lotto  »  e  dei  relativi   giochi   opzionali   e
complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal  1°  luglio
2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per  tutti  gli  altri
giochi numerici a quota fissa. 
  2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui  alla  lettera  a)»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli  apparecchi  di  cui
alla lettera a)». 
  3.  Il  rilascio  dei  nulla   osta   di   distribuzione   previsti
dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ai
produttori  e  agli  importatori  degli  apparecchi  e  congegni   da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del
Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al  versamento  di  un
corrispettivo una tantum di 100 euro per  ogni  singolo  apparecchio.
Per  il  solo  anno  2019,  il  corrispettivo  una  tantum   previsto
dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio. 
  4. In considerazione della previsione  di  cui  all'articolo  1  ((
commi 569, lettera b), e 1098, della legge )) 30  dicembre  2018,  n.
145, l'introduzione della tessera  sanitaria  prevista  dall'articolo
9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  Testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi  che  consentono  il
gioco pubblico da ambiente remoto. 
  5. Per il solo  anno  2019,  i  versamenti  a  titolo  di  prelievo
erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di  cui
all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  dovuti  a
titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al  sesto  bimestre
ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del  decreto  direttoriale  1
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  2010,  n.
169, sono maggiorati nella misura  del  10  per  cento  ciascuno;  il
quarto  versamento,  dovuto  a  titolo  di  saldo,  e'  ridotto   dei
versamenti effettuati a titolo di acconto,  comprensivi  delle  dette
maggiorazioni. 
  6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di
giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni  di  disturbo  da
gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della  legge  13  dicembre
1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole «con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni» ovunque ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la
reclusione da tre a sei anni e con la multa ((  da  20.000  a  50.000
euro )) »; 
    b) le parole «Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato»
dovunque compaiono sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle
dogane e dei monopoli»; 
    c) e' aggiunto il seguente  comma:  «4-quater).  L'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione
con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia,  di  un  piano
straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di  cui
ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione  della
raccolta di gioco illegale.». 
  7. All'articolo 110, comma  9,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,
dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater)  chiunque,
sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque
mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o  in
circoli o associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di  gioco,  anche  di  natura
promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi  6
e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura  dell'esercizio
da trenta a sessanta giorni.».