(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Valutazione preliminare di conformita' delle regole deontologiche 
 
    1. Lo schema di cui all'art. 26 e' soggetto  ad  una  valutazione
preliminare da parte del  Garante,  anche  sulla  base  di  eventuali
richieste di chiarimento al fine di  rilevare  l'eventuale  manifesta
sussistenza di profili di non  conformita'  alla  normativa  vigente,
invitando, in quest'ultima  ipotesi,  i  soggetti  rappresentativi  a
riesaminare lo schema proposto. 
    2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Garante,
ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, del codice, sottopone lo schema
a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni  inserendolo  nel
proprio sito web al fine di  raccogliere  eventuali  osservazioni  ed
invita a tal fine soggetti  rappresentativi  e  interessati  a  darne
ampia pubblicita'. 
    3.  Il  Garante  dispone  altresi'  la  trasmissione  all'Ufficio
pubblicazioni leggi e decreti del Ministero  della  giustizia  di  un
avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, volto a rendere nota l'inserzione dello schema sul  proprio
sito web e ad invitare i soggetti interessati a  formulare  eventuali
osservazioni entro un termine prefissato. 
    4. Scaduto il termine, le osservazioni di cui  al  comma  3  sono
esaminate e trasmesse ai soggetti rappresentativi o  interessati  per
le valutazioni del caso.