Art. 27. Valutazione preliminare di conformita' delle regole deontologiche 1. Lo schema di cui all'art. 26 e' soggetto ad una valutazione preliminare da parte del Garante, anche sulla base di eventuali richieste di chiarimento al fine di rilevare l'eventuale manifesta sussistenza di profili di non conformita' alla normativa vigente, invitando, in quest'ultima ipotesi, i soggetti rappresentativi a riesaminare lo schema proposto. 2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Garante, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, del codice, sottopone lo schema a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni inserendolo nel proprio sito web al fine di raccogliere eventuali osservazioni ed invita a tal fine soggetti rappresentativi e interessati a darne ampia pubblicita'. 3. Il Garante dispone altresi' la trasmissione all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia di un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, volto a rendere nota l'inserzione dello schema sul proprio sito web e ad invitare i soggetti interessati a formulare eventuali osservazioni entro un termine prefissato. 4. Scaduto il termine, le osservazioni di cui al comma 3 sono esaminate e trasmesse ai soggetti rappresentativi o interessati per le valutazioni del caso.