Art. 27 
 
 
        Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme 
                            e Lacco Ameno 
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e' inserito il seguente: 
    «articolo 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di
vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto
2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di
15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e
fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
125. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 19.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18, del decreto-legge 28  settembre
          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il
          lavoro   e   le   altre   emergenze),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario).  -
          1. Il Commissario straordinario: 
                  a) opera in  raccordo  con  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  ed  il  Commissario  delegato  di   cui
          all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  al  fine  di
          coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo  con
          gli interventi  relativi  al  superamento  dello  stato  di
          emergenza; 
                  b)  vigila  sugli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione degli immobili  privati  di  cui  all'art.  20,
          nonche' coordina la concessione ed erogazione dei  relativi
          contributi; 
                  c) opera la ricognizione dei  danni  unitamente  ai
          fabbisogni  e  determina,  di  concerto  con   la   Regione
          Campania, secondo criteri omogenei, il  quadro  complessivo
          degli stessi e stima il fabbisogno  finanziario  per  farvi
          fronte, definendo altresi' la programmazione delle  risorse
          nei limiti di quelle assegnate; 
                  d)  coordina  gli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26; 
                  e) interviene a sostegno delle  imprese  che  hanno
          sede nei territori interessati e assicura il  recupero  del
          tessuto socio-economico nelle  aree  colpite  dagli  eventi
          sismici; 
                  f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a  lui
          appositamente intestata; 
                  f-bis)  coordina  e  realizza  gli  interventi   di
          demolizione delle  costruzioni  interessate  da  interventi
          edilizi; 
                  f-ter)  coordina  e  realizza  la  mappatura  della
          situazione edilizia e  urbanistica,  per  avere  un  quadro
          completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; 
                  g)  espleta  ogni  altra  attivita'  prevista   dal
          presente Capo nei territori colpiti; 
                  h) provvede, d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
          dotare  i  Comuni  di  cui  all'art.  17  degli  studi   di
          microzonazione sismica di III livello, come definita  negli
          «Indirizzi  e  criteri  per  la   microzonazione   sismica»
          approvati  il  13  novembre  2008  dalla  Conferenza  delle
          Regioni  e  delle  Province  autonome,  disciplinando   con
          proprio  atto  la  concessione  di  contributi  ai   Comuni
          interessati, con oneri a carico delle  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui all'art.  19,  entro  il
          limite complessivo di euro 210.000, definendo  le  relative
          modalita' e procedure di attuazione; 
                  i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la  finanza
          pubblica, alla concessione dei contributi di  cui  all'art.
          2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
          convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,
          n. 172; 
                  i-bis)    provvede    alle    attivita'    relative
          all'assistenza alla popolazione a seguito della  cessazione
          dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
          risorse  residue  presenti  sulla   contabilita'   speciale
          intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma
          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  che  vengono
          all'uopo trasferite  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 19. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
          di carattere generale e di indirizzo. 
                3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al  comma
          1 il Commissario straordinario opera  in  raccordo  con  il
          Presidente della Regione Campania al fine di assicurare  la
          piena efficacia ed operativita' degli interventi. 
                4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
          straordinario si avvale dell'Unita'  tecnica-amministrativa
          istituita dall'art. 15 dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,  che
          provvede nell'ambito delle  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili, ferme restando  le  competenze  ad
          essa attribuite. 
                5. Per le attivita' di cui al comma 1 il  Commissario
          straordinario si avvale, altresi',  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
          oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 688, della citata legge 27
          dicembre 2017, n. 205: 
                «Art. 1 (Misure  quantitative  per  la  realizzazione
          degli obiettivi programmatici). - (Omissis). 
                688. Al fine di assicurare, anche in  relazione  alle
          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del  decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al  31
          dicembre 2019, limitatamente ai  servizi  di  vigilanza  di
          siti e obiettivi sensibili,  l'impiego  di  un  contingente
          pari a 7.050 unita' di personale  delle  Forze  armate.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  con
          specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale
          di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di
          cui al comma 75 dell'art. 24 del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'art.  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
          decreto-legge 23 maggio 2008,  n.  92  (Misure  urgenti  in
          materia   di   sicurezza   pubblica),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: 
                «Art.  7-bis  (Concorso  delle   Forze   armate   nel
          controllo  del  territorio).  -  1.   Per   specifiche   ed
          eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
          risulti opportuno un accresciuto controllo del  territorio,
          puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego   di   un
          contingente di personale militare appartenente  alle  Forze
          armate, preferibilmente carabinieri  impiegati  in  compiti
          militari o comunque volontari  delle  stesse  Forze  armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della  legge  1º
          aprile 1981, n. 121, per servizi  di  vigilanza  a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              (Omissis). 
                2. Il piano di  impiego  del  personale  delle  Forze
          armate di cui ai commi 1 e 1-bis e'  adottato  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          della difesa, sentito il Comitato nazionale  dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo  di  stato
          maggiore della difesa e previa informazione  al  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri.  Il  Ministro   dell'interno
          riferisce  in   proposito   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
                3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o
          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle
          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di
          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale.». 
              - Si riporta l'art. 19,  del  citato  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109: 
                «Art. 19 (Contabilita' speciale). - 1. Al Commissario
          straordinario e' intestata apposita  contabilita'  speciale
          aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono
          le risorse assegnate al fondo  di  cui  all'art.  2,  comma
          6-ter,  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, nonche' le risorse provenienti  dal  fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 765, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205. 
                2. Sulla contabilita' speciale  confluiscono  inoltre
          le risorse finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da
          destinare alla ricostruzione nei territori di cui  all'art.
          17 e per l'assistenza alla popolazione. 
                3.  La  contabilita'   di   cui   al   comma   1   e'
          incrementatadi 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 45.».