Art. 27. Sanzioni disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 26 (Obblighi del dirigente), secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 28 (codice disciplinare); c) licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso. 2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3. 3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 4. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente per i procedimenti disciplinari e per le forme, i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni del decreto legislativo n. 165/2001. 5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonche' contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il dirigente degli elementi a lui addebitati, garantendo sempre l'accesso alla documentazione relativa al procedimento disciplinare e consentendo allo stesso di esercitare il diritto di difesa. 6. Non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione. 7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione. 8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001.