Art. 27 
 
                        Repertorio secondario 
 
  1. E' istituito un repertorio secondario che contiene una copia  di
tutti i  dati  archiviati  nei  repertori  primari.  L'operatore  del
repertorio secondario e' designato  tra  i  fornitori  dei  repertori
primari in conformita' alla procedura di cui all'allegato I, parte B. 
  2. Il repertorio secondario prevede interfacce  utente  grafiche  e
non grafiche che consentono agli Stati membri e alla  Commissione  di
accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli
utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili,  in
particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni: 
    a) reperimento di  informazioni  su  uno  o  piu'  identificativi
univoci, compreso il confronto e  il  controllo  incrociato  di  piu'
identificativi univoci e delle relative informazioni, in  particolare
la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento; 
    b) creazione di elenchi e statistiche, ad  esempio  su  scorte  e
numeri in entrata e in uscita, in relazione a  uno  o  piu'  elementi
delle informazioni di segnalazione che figurano come  campi  di  dati
nell'allegato II; 
    c) identificazione di tutti i prodotti del tabacco  segnalati  da
un operatore economico al sistema,  compresi  i  prodotti  dichiarati
come  richiamati,  ritirati,  rubati,  mancanti  o   destinati   alla
distruzione. 
  3. L'interfaccia utente di cui al punto 2 permette a ciascuno Stato
membro e alla Commissione di definire regole individuali per: 
    a) l'invio di avvisi automatici sulla  base  di  eccezioni  e  di
specifici  eventi  oggetto  di  segnalazione,  ad   esempio   brusche
fluttuazioni o irregolarita' negli scambi,  tentativi  di  introdurre
doppioni di identificativi univoci  nel  sistema,  disattivazione  di
identificativi di cui all'art. 15, comma 4, all'art. 17, comma  4,  e
all'art. 19, comma 4, o prodotto segnalato dagli operatori  economici
come rubato o mancante; 
    b) il ricevimento di  relazioni  periodiche  sulla  base  di  una
combinazione degli elementi delle informazioni  di  segnalazione  che
figurano come campi di dati nell'allegato II. 
  4. Gli avvisi automatici e le relazioni periodiche di cui al  comma
3 sono trasmessi agli indirizzi di destinazione indicati dagli  Stati
membri e dalla Commissione, ad esempio indirizzi di posta elettronica
e/o  indirizzi  di  protocollo  internet  (IP)  di  sistemi   esterni
utilizzati e gestiti da autorita' nazionali o dalla Commissione. 
  5. Le interfacce utente di cui al comma  2  consentono  agli  Stati
membri e alla Commissione di collegarsi a distanza ai dati archiviati
nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta. 
  6. Le interfacce utente di cui al comma 2 sono fornite nelle lingue
ufficiali dell'Unione. 
  7.  Il  tempo  di  risposta  complessivo  del  repertorio  per  una
consultazione o per  l'attivazione  degli  avvisi,  indipendentemente
dalla velocita' della connessione internet  dell'utente  finale,  non
supera i cinque secondi per i dati archiviati da meno di due anni e i
dieci secondi per i dati archiviati da due o piu' anni, in almeno  il
99% di tutte le consultazioni e  di  tutti  gli  avvisi  previsti  ai
paragrafi 2 e 3. 
  8.  Il  tempo  complessivo   tra   l'arrivo   dei   dati   relativi
all'attivita' di segnalazione e la loro accessibilita' attraverso  le
interfacce grafiche e  non  grafiche  nei  repertori  primari  e  nel
secondario non supera i sessanta secondi in almeno il 99% di tutte le
attivita' di trasferimento dei dati. 
  9.  Il  repertorio  consente  di  ricevere,  archiviare  e  rendere
disponibili gli offline flat file  che  permettono  di  aggiornare  i
dispositivi di verifica utilizzati per  la  decodifica  in  modalita'
offline degli identificativi univoci. 
  10. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un
registro delle informazioni ivi trasferite  in  conformita'  all'art.
20, comma 3. Un registro delle informazioni archiviate  nel  registro
e' mantenuto per tutto il periodo di  funzionamento  del  sistema  di
tracciabilita'. 
  11. Gli amministratori nazionali e  la  Commissione  mantengono  il
diritto di stipulare ulteriori accordi sul livello dei servizi con il
fornitore del repertorio secondario al  fine  di  concludere  con  il
medesimo  contratti  per  servizi  supplementari  non  previsti   dal
presente  decreto.  Il  fornitore  del  repertorio  secondario   puo'
addebitare tariffe proporzionate per la  fornitura  di  tali  servizi
aggiuntivi. 
  12. I servizi  di  repertori  forniti  agli  Stati  membri  e  alla
Commissione a norma del presente articolo  sono  compatibili  con  il
regolamento  (UE)  n.  910/2014  e  consentono  in   particolare   di
utilizzare  le  soluzioni  riutilizzabili  fornite,  quali   elementi
costitutivi nell'ambito del settore telecomunicazioni del  meccanismo
per collegare l'Europa.