Art. 27 Repertorio secondario 1. E' istituito un repertorio secondario che contiene una copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari. L'operatore del repertorio secondario e' designato tra i fornitori dei repertori primari in conformita' alla procedura di cui all'allegato I, parte B. 2. Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni: a) reperimento di informazioni su uno o piu' identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di piu' identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento; b) creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o piu' elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II; c) identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione. 3. L'interfaccia utente di cui al punto 2 permette a ciascuno Stato membro e alla Commissione di definire regole individuali per: a) l'invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarita' negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all'art. 15, comma 4, all'art. 17, comma 4, e all'art. 19, comma 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante; b) il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II. 4. Gli avvisi automatici e le relazioni periodiche di cui al comma 3 sono trasmessi agli indirizzi di destinazione indicati dagli Stati membri e dalla Commissione, ad esempio indirizzi di posta elettronica e/o indirizzi di protocollo internet (IP) di sistemi esterni utilizzati e gestiti da autorita' nazionali o dalla Commissione. 5. Le interfacce utente di cui al comma 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta. 6. Le interfacce utente di cui al comma 2 sono fornite nelle lingue ufficiali dell'Unione. 7. Il tempo di risposta complessivo del repertorio per una consultazione o per l'attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocita' della connessione internet dell'utente finale, non supera i cinque secondi per i dati archiviati da meno di due anni e i dieci secondi per i dati archiviati da due o piu' anni, in almeno il 99% di tutte le consultazioni e di tutti gli avvisi previsti ai paragrafi 2 e 3. 8. Il tempo complessivo tra l'arrivo dei dati relativi all'attivita' di segnalazione e la loro accessibilita' attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel secondario non supera i sessanta secondi in almeno il 99% di tutte le attivita' di trasferimento dei dati. 9. Il repertorio consente di ricevere, archiviare e rendere disponibili gli offline flat file che permettono di aggiornare i dispositivi di verifica utilizzati per la decodifica in modalita' offline degli identificativi univoci. 10. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformita' all'art. 20, comma 3. Un registro delle informazioni archiviate nel registro e' mantenuto per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilita'. 11. Gli amministratori nazionali e la Commissione mantengono il diritto di stipulare ulteriori accordi sul livello dei servizi con il fornitore del repertorio secondario al fine di concludere con il medesimo contratti per servizi supplementari non previsti dal presente decreto. Il fornitore del repertorio secondario puo' addebitare tariffe proporzionate per la fornitura di tali servizi aggiuntivi. 12. I servizi di repertori forniti agli Stati membri e alla Commissione a norma del presente articolo sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014 e consentono in particolare di utilizzare le soluzioni riutilizzabili fornite, quali elementi costitutivi nell'ambito del settore telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.