(Allegato A-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
              Sospensione delle attivita' e dei servizi 
 
    1. Qualora l'ente locale, per motivi oggettivi indipendenti dalla
propria volonta' e non prevedibili al momento della presentazione del
progetto, ovvero per cause di forza maggiore,  e'  impossibilitato  a
garantire la continuita' delle attivita' e dei servizi di accoglienza
finanziati  ed  e'  interessato  alla  loro  prosecuzione,   presenta
richiesta di sospensione temporanea delle  attivita'  alla  Direzione
centrale, adeguatamente motivata, indicandone la durata comunque  non
superiore a sei mesi. 
    2. La Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, autorizza
la sospensione sino ad un massimo di sei mesi. L'ente locale fornisce
tempestivamente al Servizio centrale le  informazioni  necessarie  al
trasferimento dei beneficiari. 
    3. In caso di sospensione, il finanziamento riconosciuto all'ente
locale e' ridotto in proporzione al periodo di attivita'  svolta.  In
sede di  rendicontazione  delle  spese,  sono  riconosciuti  i  costi
riparametrati alle mensilita' di effettivo svolgimento dell'attivita'
e  di  erogazione  dei  servizi  di  accoglienza,  nonche'  le  spese
sostenute sino al trasferimento dell'ultimo beneficiario dal progetto
in regime di sospensione. 
    4. La sospensione non autorizzata delle attivita'  e  la  mancata
riattivazione dei servizi al  termine  del  periodo  di  sospensione,
comportano la revoca del finanziamento ai sensi dell'art.  47,  comma
1, lettera h).