Art. 27. Sospensione delle attivita' e dei servizi 1. Qualora l'ente locale, per motivi oggettivi indipendenti dalla propria volonta' e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, ovvero per cause di forza maggiore, e' impossibilitato a garantire la continuita' delle attivita' e dei servizi di accoglienza finanziati ed e' interessato alla loro prosecuzione, presenta richiesta di sospensione temporanea delle attivita' alla Direzione centrale, adeguatamente motivata, indicandone la durata comunque non superiore a sei mesi. 2. La Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, autorizza la sospensione sino ad un massimo di sei mesi. L'ente locale fornisce tempestivamente al Servizio centrale le informazioni necessarie al trasferimento dei beneficiari. 3. In caso di sospensione, il finanziamento riconosciuto all'ente locale e' ridotto in proporzione al periodo di attivita' svolta. In sede di rendicontazione delle spese, sono riconosciuti i costi riparametrati alle mensilita' di effettivo svolgimento dell'attivita' e di erogazione dei servizi di accoglienza, nonche' le spese sostenute sino al trasferimento dell'ultimo beneficiario dal progetto in regime di sospensione. 4. La sospensione non autorizzata delle attivita' e la mancata riattivazione dei servizi al termine del periodo di sospensione, comportano la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera h).