Art. 27 
 
                   Registro unico degli operatori 
                         del gioco pubblico 
 
  1. Al fine  di  contrastare  le  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata  nel  settore  dei  giochi  e  la  diffusione  del  gioco
illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto  sul  territorio
dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020,  il  Registro
unico degli operatori del gioco pubblico. 
  2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo  abilitativo  per  i
soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco  pubblico  ed  e'
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti  in  esso
previsti. 
  3.  Devono  iscriversi  al  Registro  le  seguenti   categorie   di
operatori: 
    a) i soggetti: 
      1) produttori; 
      2) proprietari; 
      3)  possessori  ovvero  detentori  a  qualsiasi  titolo   degli
apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  per   i   quali   la   predetta
Amministrazione rilascia,  rispettivamente,  il  nulla  osta  di  cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  il
codice  identificativo  univoco  di  cui  al  decreto  del  Direttore
generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  22
gennaio 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9
febbraio 2010; 
    b) i concessionari per la gestione della  rete  telematica  degli
apparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresi'
proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all'articolo  110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773; 
    ((c) i  produttori  e  i  proprietari  degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, nonche' i possessori o i detentori  a  qualsiasi
titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la
conclusione della partita;)) 
    d) i concessionari del gioco del Bingo; 
    e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e  non
sportivi e su eventi simulati; 
    f) i titolari di punti vendita dove  si  accettano  scommesse  su
eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi
pronostici sportivi, nonche' i titolari dei  punti  per  la  raccolta
scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo  1,  comma
643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  dell'articolo  1,  comma
926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti  di
raccolta ad essi collegati; 
    g) i  concessionari  dei  giochi  numerici  a  quota  fissa  e  a
totalizzatore; 
    h) i titolari dei punti di vendita delle  lotterie  istantanee  e
dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; 
    i) i concessionari del gioco a distanza; 
    l) i titolari  dei  punti  di  ricarica  dei  conti  di  gioco  a
distanza; 
    m) i produttori delle piattaforme dei  giochi  a  distanza  e  di
piattaforme per eventi simulati; 
    n) le societa' di corse che gestiscono gli ippodromi; 
    o) gli allibratori; 
    p) ogni altro soggetto  non  ricompreso  fra  quelli  di  cui  al
presente comma  che  svolge,  sulla  base  di  rapporti  contrattuali
continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra
attivita' funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato
con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, ((che determina altresi' per  tali  soggetti  la  somma  da
versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza  con  i
criteri ivi indicati)), in relazione alle categorie  di  soggetti  di
cui al presente comma. 
  4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei  richiedenti,
delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie
ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione
antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche'  dell'avvenuto
versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a: 
    a) euro 200,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,  lettere  a),
numero 3), c), numero 3), f), h), l); 
    b) euro 500,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,  lettere  a),
numero 2), c) numero 2), o); 
    c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma  3,  lettere  a),
numero 1), c) numero 1) ed m); 
    d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed  n)
ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere  b),  d),
g) ed i). 
  4-bis. I soggetti che operano in piu' ambiti di gioco  sono  tenuti
al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono
piu' ruoli  nell'ambito  della  filiera  del  gioco  sono  tenuti  al
versamento della somma piu' alta fra quelle previste per le categorie
in cui operano. 
  5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. 
  6. L'omesso versamento della somma di cui al comma  4  puo'  essere
regolarizzato,  prima  che  la  violazione  sia  accertata,  con   il
versamento di un importo pari alla  somma  dovuta  maggiorata  di  un
importo pari al 2 per cento per ogni  mese  o  frazione  di  mese  di
ritardo. 
  7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente  anche  di
natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo  stesso,  nonche'  ai  tempi  e  alle
modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma 4. 
  8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla  raccolta  di
gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa  di  euro  10.000,00  e
l'impossibilita' di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. 
  9. I concessionari  di  gioco  pubblico  non  possono  intrattenere
rapporti contrattuali funzionali  all'esercizio  delle  attivita'  di
gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.  In  caso
di violazione  del  divieto  e'  dovuta  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione  nell'arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione. 
  10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro  di  cui  al
comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e'
abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
          decreto n. 773 del 1931 e' riportato  nelle  Note  all'art.
          26. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001): 
                «Articolo     38     (Nulla      osta      rilasciato
          dall'Amministrazione  finanziaria  per  gli  apparecchi  da
          divertimento e intrattenimento). - 1. - 4. Omissis 
                5. I gestori degli apparecchi e dei congegni  di  cui
          al comma 3 prodotti o importati dopo  il  1°  gennaio  2003
          richiedono il nulla osta previsto  dal  medesimo  comma  3,
          precisando in particolare il  numero  progressivo  di  ogni
          apparecchio  o  congegno  per  il  quale  la  richiesta  e'
          effettuata  nonche'  gli  estremi  del   nulla   osta   del
          produttore o dell'importatore ad essi relativo. 
                Omissis.» 
              Il testo del comma 7 dell'articolo 110 del citato regio
          decreto n. 773 del 1931 e' riportato  nelle  Note  all'art.
          26. 
              Si riporta il testo del comma 643 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. - Commi 1. - 642. Omissis. 
                643. In attesa del riordino della materia dei  giochi
          pubblici in attuazione  dell'articolo  14  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23, per  assicurare  la  tutela  dell'ordine
          pubblico e della sicurezza,  nonche'  delle  fasce  sociali
          piu' deboli e dei  minori  di  eta',  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data  del  30  ottobre
          2014, che comunque offrono scommesse con vincite in  denaro
          in Italia, per conto  proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,
          anche  esteri,  senza  essere  collegati  al  totalizzatore
          nazionale dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  in
          considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e'
          l'offerente  e  che  il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
          perfezionato in Italia e conseguentemente regolato  secondo
          la legislazione nazionale, e' consentito  regolarizzare  la
          propria posizione alle seguenti condizioni: 
                  a)  non  oltre  il  31  gennaio  2016  i   soggetti
          inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  secondo
          il  modello  reso  disponibile   nel   sito   istituzionale
          dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione  di
          impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con  la
          domanda  di  rilascio  di  titolo  abilitativo   ai   sensi
          dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di
          collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno
          dei concessionari di Stato per la  raccolta  di  scommesse,
          con il contestuale versamento mediante  modello  F24  della
          somma di euro 10.000, da compensare in sede  di  versamento
          anche solo della prima rata di cui alla lettera e); 
                  b)  le  domande  sono  sottoscritte  dal   titolare
          dell'esercizio ovvero del punto di raccolta  che  offre  le
          scommesse di  cui  all'alinea.  Si  considerano  tempestive
          anche le  domande  delle  quali  una  copia  dell'originale
          risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio
          2016, con la copia del modello di  versamento  quietanzato,
          all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016  nel
          sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei
          monopoli; 
                  c) le domande recano altresi'  l'esplicito  impegno
          di sottoscrizione  presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016,  del  disciplinare
          di  raccolta  delle  scommesse,  predisposto  dall'Agenzia,
          recante condizioni e  termini  appositamente  coerenti  con
          quelle sottoscritte  dai  concessionari  di  Stato  per  la
          raccolta   delle   scommesse   e   con   il    regime    di
          regolarizzazione; 
                  d) l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  subito
          dopo la sottoscrizione del disciplinare di  raccolta  delle
          scommesse di cui alla lettera c), trasmette  alla  questura
          territorialmente competente le domande  pervenute,  nonche'
          la documentazione allegata dal richiedente a  comprova  dei
          prescritti requisiti; 
                  e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il
          versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504,  e  successive  modificazioni,
          dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del  2016
          e per  i  quali  non  sia  ancora  scaduto  il  termine  di
          decadenza per l'accertamento, determinata con le  modalita'
          previste dall'articolo 24, comma 10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo  e  senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di  pari
          importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e  il  30
          novembre 2016; 
                  f) gli atti di accertamento  e  di  irrogazione  di
          sanzioni gia' notificati entro il 31 dicembre 2014  perdono
          effetto  a  condizione  che  l'imposta   versata   per   la
          regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto
          degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a  quello
          in essi indicato; 
                  g) con la presentazione della domanda  al  titolare
          dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto
          il diritto, esclusivamente  fino  alla  data  di  scadenza,
          nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti  per  la
          raccolta delle  scommesse,  di  gestire  analoga  raccolta,
          anche per conto di uno degli attuali concessionari; 
                  h) il titolare dell'esercizio ovvero del  punto  di
          raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di
          mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo
          88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del  1931
          ovvero di mancato versamento anche di una sola  delle  rate
          di cui alla lettera e). Il provvedimento di  diniego  della
          licenza dispone la chiusura dell'esercizio; 
                  i) con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei   monopoli,   pubblicato   nel   sito
          istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio  2016,  sono
          adottate le disposizioni attuative del presente comma,  ivi
          incluse quelle eventualmente occorrenti per  consentire  ai
          soggetti che si regolarizzano ai sensi del  presente  comma
          l'annotazione  e  la  contabilizzazione   delle   scommesse
          raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al
          totalizzatore nazionale. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 926 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 925. Omissis 
                926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito
          entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione
          di  cui  al  medesimo  comma,  nonche'  a   quelli   attivi
          successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque
          offrono scommesse con vincite  in  denaro  in  Italia,  per
          conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
          essere collegati al  totalizzatore  nazionale  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni  caso  il  fatto
          che, in tale caso, il giocatore e'  l'offerente  e  che  il
          contratto di gioco e' pertanto  perfezionato  in  Italia  e
          conseguentemente   regolato   secondo    la    legislazione
          nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione
          alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
          articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai  quali,  a  tale
          fine, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) alle lettere a) e b) del comma 643,  le  parole:
          «31 gennaio 2015»  e  «5  gennaio  2015»  sono  sostituite,
          rispettivamente, dalle seguenti: «31  gennaio  2016»  e  «5
          gennaio 2016»; 
                  b) alla lettera c) del comma 643,  le  parole:  «28
          febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio
          2016»; 
                  c) alle lettere e) e i) del comma 643,  la  parola:
          «2015», ovunque  ricorre,  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «2016» e le  parole:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «31 marzo»; 
                  d) alla lettera g) del comma 644,  le  parole:  «1º
          gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «1º  gennaio
          2016». 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 86 e 88  del
          citato regio decreto n. 773 del 1931: 
                «Art. 86. - Non possono  esercitarsi,  senza  licenza
          del questore, alberghi, compresi  quelli  diurni,  locande,
          pensioni, trattorie, osterie, caffe' o  altri  esercizi  in
          cui si vendono  al  minuto  o  si  consumano  vino,  birra,
          liquori od altre bevande anche  non  alcooliche,  ne'  sale
          pubbliche per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti  o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili. 
                Per la somministrazione di bevande alcooliche  presso
          enti collettivi o  circoli  privati  di  qualunque  specie,
          anche se la vendita o il consumo  siano  limitati  ai  soli
          soci, e' necessaria  la  comunicazione  al  questore  e  si
          applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali  e
          agenti di pubblica sicurezza previsti per le  attivita'  di
          cui al primo comma. 
                Relativamente agli apparecchi e congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
                  a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
                  b) per l'attivita' di distribuzione e di  gestione,
          anche indiretta; 
                  c) per l'installazione in  esercizi  commerciali  o
          pubblici diversi  da  quelli  gia'  in  possesso  di  altre
          licenze  di  cui  al  primo  o  secondo  comma  o  di   cui
          all'articolo 88 ovvero per l'installazione  in  altre  aree
          aperte al pubblico od in circoli privati.» 
                «Art. 88. -  1.  La  licenza  per  l'esercizio  delle
          scommesse puo' essere concessa  esclusivamente  a  soggetti
          concessionari o autorizzati da  parte  di  Ministeri  o  di
          altri enti  ai  quali  la  legge  riserva  la  facolta'  di
          organizzazione  e  gestione  delle  scommesse,  nonche'   a
          soggetti incaricati dal concessionario o  dal  titolare  di
          autorizzazione  in  forza  della   stessa   concessione   o
          autorizzazione.».