Art. 27 Registro unico degli operatori del gioco pubblico 1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. 2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco pubblico ed e' obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti. 3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori: a) i soggetti: 1) produttori; 2) proprietari; 3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773; ((c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;)) d) i concessionari del gioco del Bingo; e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati; f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonche' i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati; g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; i) i concessionari del gioco a distanza; l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza; m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati; n) le societa' di corse che gestiscono gli ippodromi; o) gli allibratori; p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attivita' funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ((che determina altresi' per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza con i criteri ivi indicati)), in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma. 4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a: a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l); b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o); c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m); d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i). 4-bis. I soggetti che operano in piu' ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono piu' ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma piu' alta fra quelle previste per le categorie in cui operano. 5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. 6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 puo' essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma 4. 8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilita' di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. 9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto e' dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione. 10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
Riferimenti normativi Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle Note all'art. 26. Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Articolo 38 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. - 4. Omissis 5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo. Omissis.» Il testo del comma 7 dell'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle Note all'art. 26. Si riporta il testo del comma 643 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1. - Commi 1. - 642. Omissis. 643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonche' delle fasce sociali piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2016, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) le domande recano altresi' l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonche' la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita' previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016; f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni gia' notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio; i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2016, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale. Omissis.» Si riporta il testo vigente del comma 926 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: «Art. 1. - Commi 1. - 925. Omissis 926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonche' a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016». Omissis.» Si riporta il testo vigente degli articoli 86 e 88 del citato regio decreto n. 773 del 1931: «Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.» «Art. 88. - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.».