Art. 27 
 
Modifiche all'articolo 64 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                Procedimenti d'istruzione preventiva 
 
  1. All'articolo 64, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente
della sezione o il giudice da lui delegato». 
 
          Note all'art. 27: 
 
              - Si riporta l'articolo 64 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 64 (Procedimenti d'istruzione preventiva). - 1.
          Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga  meno  la
          possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi  di
          prova, o in caso  di  eccezionale  urgenza,  il  presidente
          della sezione o il giudice da lui delegato, su  istanza  di
          parte,  provvede  all'assunzione   preventiva   del   mezzo
          richiesto. 
                (omissis)».