Art. 27 
 
 
          Registro unico degli operatori del gioco pubblico 
 
  1. Al fine  di  contrastare  le  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata  nel  settore  dei  giochi  e  la  diffusione  del  gioco
illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto  sul  territorio
dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020,  il  Registro
unico degli operatori del gioco pubblico. 
  2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo  abilitativo  per  i
soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco  pubblico  ed  e'
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti  in  esso
previsti. 
  3.  Devono  iscriversi  al  Registro  le  seguenti   categorie   di
operatori: 
    a) i soggetti: 
  1) produttori; 
  2) proprietari; 
  3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo 
degli apparecchi e  terminali  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la  predetta
Amministrazione rilascia,  rispettivamente,  il  nulla  osta  di  cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  il
codice  identificativo  univoco  di  cui  al  decreto  del  Direttore
generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  22
gennaio 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9
febbraio 2010; 
    b) i concessionari per la gestione della  rete  telematica  degli
apparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresi'
proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all'articolo  110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    c) i soggetti: 
  1) produttori; 
  2) proprietari; 
  3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli  apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773; 
  d) i concessionari del gioco del Bingo; 
  e) i concessionari di scommesse su eventi ippici,  sportivi  e  non
sportivi e su eventi simulati; 
  f) i titolari di punti  vendita  dove  si  accettano  scommesse  su
eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi
pronostici sportivi, nonche' i titolari dei  punti  per  la  raccolta
scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo  1,  comma
643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  dell'articolo  1,  comma
926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti  di
raccolta ad essi collegati; 
  g)  i  concessionari  dei  giochi  numerici  a  quota  fissa  e   a
totalizzatore; 
  h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e  dei
giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; 
  i) i concessionari del gioco a distanza; 
  l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza; 
  m) i produttori delle  piattaforme  dei  giochi  a  distanza  e  di
piattaforme per eventi simulati; 
  n) le societa' di corse che gestiscono gli ippodromi; 
  o) gli allibratori; 
  p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente
comma che svolge, sulla base di  rapporti  contrattuali  continuativi
con i soggetti di cui al comma medesimo,  qualsiasi  altra  attivita'
funzionale o collegata  alla  raccolta  del  gioco,  individuato  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
che ne fissa anche l'importo, in coerenza  con  quanto  previsto  dal
comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui  al  presente
comma. 
  4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei  richiedenti,
delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie
ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione
antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche'  dell'avvenuto
versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a: 
  a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero
3), c), numero 3), f), h), l); 
  b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero
2), c) numero 2), o); 
  c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,  lettere  a),
numero 1), c) numero 1) ed m); 
  d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed
euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b),  d),  g)
ed i). 
  I soggetti che operano in piu'  ambiti  di  gioco  sono  tenuti  al
versamento di una sola somma d'iscrizione. I  soggetti  che  svolgono
piu' ruoli  nell'ambito  della  filiera  del  gioco  sono  tenuti  al
versamento della somma piu' alta fra quelle previste per le categorie
in cui operano. 
  5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. 
  6. L'omesso versamento della somma di cui al comma  4  puo'  essere
regolarizzato,  prima  che  la  violazione  sia  accertata,  con   il
versamento di un importo pari alla  somma  dovuta  maggiorata  di  un
importo pari al 2 per cento per ogni  mese  o  frazione  di  mese  di
ritardo. 
  7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente  anche  di
natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo  stesso,  nonche'  ai  tempi  e  alle
modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma 4. 
  8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla  raccolta  di
gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa  di  euro  10.000,00  e
l'impossibilita' di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. 
  9. I concessionari  di  gioco  pubblico  non  possono  intrattenere
rapporti contrattuali funzionali  all'esercizio  delle  attivita'  di
gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.  In  caso
di violazione  del  divieto  e'  dovuta  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione  nell'arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione. 
  10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro  di  cui  al
comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e'
abrogato.