Art. 27. Servizio di pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3 - in servizio presso unita' operative con attivita' continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unita' operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilita'. 3. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto all'Art. 6-bis comma 2 (Organismo paritetico). Tale servizio puo' essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al presente C.C.N.L.. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva puo' prevedersi esclusivamente la pronta disponibilita' integrativa. Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e' di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, puo' essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilita' sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa. Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che individuino le modalita' per il graduale superamento della pronta disponibilita' sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una piu' ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza. 4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario. 5. In caso di chiamata, l'attivita' puo' essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario, purche' il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente. 6. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non piu' di dieci turni di pronta disponibilita' mensili. 7. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita' di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennita' e' corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%. 8. Il personale in pronta disponibilita' chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle aziende ed enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilita', nella fascia oraria pomeridiana. 9. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).