Art. 27 
 
                   Sicurezza nazionale cibernetica 
 
  1. Al decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  le   parole:   «sono
individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti  e  gli  operatori
pubblici e privati» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  definiti
modalita' e criteri procedurali di individuazione di  amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e  le  parole:  «alla
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»; 
  b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i  soggetti  di
cui alla precedente lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti di cui al comma 2-bis»; 
  c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno
dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»; 
  d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati  ai
sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  al
comma 2-bis»; 
  e) all'articolo 1, dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma  2,
lettera a), e' contenuta in  un  atto  amministrativo,  adottato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  CISR,  entro
trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il  predetto
atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto  di  accesso,
non e'  soggetto  a  pubblicazione,  fermo  restando  che  a  ciascun
soggetto  e'  data,  separatamente,   comunicazione   senza   ritardo
dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.  L'aggiornamento  del  predetto
atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al
presente comma.»; 
  f) all'articolo 1, comma 3, lettera  a),  le  parole:  «i  soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite  dalle
seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»; 
  ((f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I  medesimi  schemi  sono  altresi'  trasmessi  al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»; 
  f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. L'atto amministrativo di  cui  al  comma  2-bis  e  i  suoi
aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci  giorni  dall'adozione,  al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;)) 
  g) all'articolo 1, comma 6, lettera  a),  al  primo  e  al  secondo
periodo, le parole: «soggetti di cui al comma  2,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»; 
  ((h)  all'articolo  1,  comma  6,  lettera  c),   le   parole   da:
«individuati ai sensi del comma 2,  lettera  a)»  fino  a:  «e  dalla
lettera a) del presente comma e senza che  cio'  comporti  accesso  a
dati o metadati personali e  amministrativi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,  svolgono
attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto  dal
comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal  comma  7,
lettera b) »  e  dopo  le  parole:  «specifiche  prescrizioni;»  sono
inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attivita'  di
ispezione e verifica l'accesso, se  necessario,  a  dati  o  metadati
personali e amministrativi e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196;»;)) 
  i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati  ai
sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le  parole:  «di  cui  alla
medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo
comma»; 
  ((i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera  a),  le  parole:  «e  di
aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento  e
di trasmissione»;)) 
  l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai  sensi  del
comma 2, lettera a), del presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla  medesima
lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»; 
  m)  all'articolo  1,  comma  14,  le  parole:  «soggetti   pubblici
individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»; 
  n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 
  ((n-bis) all'articolo 1,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri previsti dal presente articolo  e'  acquisito,  ai  fini
della loro adozione, il parere del  Consiglio  di  Stato,  i  termini
ordinatori stabiliti  dal  presente  articolo  sono  sospesi  per  un
periodo di quarantacinque giorni»;)) 
    o) all'articolo 3, comma  1,  le  parole:  «ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e   3   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   133
          (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica), come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
          di sicurezza delle reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici delle amministrazioni pubbliche,  degli
          enti e degli operatori pubblici e privati aventi  una  sede
          nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
          funzione essenziale dello Stato, ovvero la  prestazione  di
          un servizio essenziale per  il  mantenimento  di  attivita'
          civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
          dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
          parziali, ovvero  utilizzo  improprio,  possa  derivare  un
          pregiudizio per la sicurezza  nazionale,  e'  istituito  il
          perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
                2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
          della Repubblica (CISR): 
                  a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
          individuazione  di  amministrazioni   pubbliche,   enti   e
          operatori pubblici e privati di cui al comma 1  aventi  una
          sede nel territorio nazionale,  inclusi  nel  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto  delle
          misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;  ai
          fini  dell'individuazione,  fermo  restando  che  per   gli
          Organismi di informazione per la sicurezza si applicano  le
          norme previste dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  si
          procede sulla base dei seguenti criteri: 
                    1) il soggetto esercita una  funzione  essenziale
          dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per  il
          mantenimento di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
          fondamentali per gli interessi dello Stato; 
                    2) l'esercizio di tale funzione o la  prestazione
          di tale servizio dipende da  reti,  sistemi  informativi  e
          servizi informatici; 
                    2-bis) l'individuazione avviene sulla base di  un
          criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del
          pregiudizio per la sicurezza nazionale  che,  in  relazione
          alle specificita' dei diversi settori  di  attivita',  puo'
          derivare  dal  malfunzionamento,  dall'interruzione,  anche
          parziali, ovvero dall'utilizzo improprio  delle  reti,  dei
          sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 
                  b) sono definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni  moduli  organizzativi,  l'organismo  tecnico  di
          supporto al CISR, integrato  con  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla
          data della  comunicazione,  prevista  dal  comma  2-bis,  a
          ciascuno  dei  soggetti  iscritti  nell'elenco  di  cui  al
          medesimo  comma,  i  soggetti  pubblici  e  quelli  di  cui
          all'articolo 29 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
          quelli privati, di cui  al  comma  2-bis  trasmettono  tali
          elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  e  al  Ministero  dello  sviluppo  economico;  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo economico  inoltrano  gli  elenchi  di  rispettiva
          pertinenza  al  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza,  anche  per   le   attivita'   di   prevenzione,
          preparazione e gestione di crisi cibernetiche  affidate  al
          Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo  7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
                2-bis.  L'elencazione  dei  soggetti  individuati  ai
          sensi del comma 2, lettera a),  e'  contenuta  in  un  atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CISR, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma. 
                3. Entro dieci mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che
          disciplina  altresi'  i  relativi   termini   e   modalita'
          attuative, adottato su proposta del CISR: 
                  a)  sono  definite  le  procedure  secondo  cui   i
          soggetti di cui al comma  2-bis  notificano  gli  incidenti
          aventi impatto  su  reti,  sistemi  informativi  e  servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera  b),  al  Gruppo  di
          intervento  per  la  sicurezza  informatica  in   caso   di
          incidente (CSIRT) italiano,  che  inoltra  tali  notifiche,
          tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per  la
          sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la
          sicurezza cibernetica; il Dipartimento  delle  informazioni
          per la sicurezza assicura la trasmissione  delle  notifiche
          cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
          sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
          di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
          un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, se effettuate da un soggetto privato; 
                  b) sono stabilite misure volte a garantire  elevati
          livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi  e
          dei servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),
          tenendo   conto   degli   standard   definiti   a   livello
          internazionale e dell'Unione europea relative: 
                    1) alla  struttura  organizzativa  preposta  alla
          gestione della sicurezza; 
                    1-bis)  alle  politiche  di  sicurezza   e   alla
          gestione del rischio; 
                    2) alla mitigazione e gestione degli incidenti  e
          alla  loro  prevenzione,  anche  attraverso  interventi  su
          apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
          piano della sicurezza; 
                    3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
                    4)  all'integrita'  delle  reti  e  dei   sistemi
          informativi; 
                    5)  alla  gestione  operativa,  ivi  compresa  la
          continuita' del servizio; 
                    6) al monitoraggio, test e controllo; 
                    7) alla formazione e consapevolezza; 
                    8) all'affidamento di forniture di beni,  sistemi
          e  servizi  di  information  and  communication  technology
          (ICT), anche  mediante  definizione  di  caratteristiche  e
          requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali
          limiti. 
                4. All'elaborazione delle misure di cui al  comma  3,
          lettera b), provvedono, secondo gli  ambiti  di  competenza
          delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo
          economico e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          d'intesa  con  il  Ministero  della  difesa,  il  Ministero
          dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 
                4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2  e  3
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica per l'espressione del parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
          termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto  puo'
          essere comunque adottato. I medesimi schemi  sono  altresi'
          trasmessi al Comitato parlamentare per la  sicurezza  della
          Repubblica. 
                4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis  e
          i suoi aggiornamenti sono  trasmessi,  entro  dieci  giorni
          dall'adozione, al Comitato parlamentare  per  la  sicurezza
          della Repubblica. 
                5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti
          di cui ai commi 2  e  3  si  procede  secondo  le  medesime
          modalita' di cui ai commi 2,  3,  4  e  4-bis  con  cadenza
          almeno biennale. 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
                  a) i soggetti di cui  al  comma  2-bis,  ovvero  le
          centrali di committenza alle quali essi  fanno  ricorso  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, che intendano  procedere  all'affidamento  di
          forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere
          impiegati  sulle  reti,  sui  sistemi  informativi  e   per
          l'espletamento dei servizi informatici di cui al  comma  2,
          lettera b), appartenenti  a  categorie  individuate,  sulla
          base  di  criteri  di  natura  tecnica,  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al
          Centro di valutazione e  certificazione  nazionale  (CVCN),
          istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;  la
          comunicazione comprende anche la  valutazione  del  rischio
          associato all'oggetto della fornitura, anche  in  relazione
          all'ambito di impiego. Entro  quarantacinque  giorni  dalla
          ricezione  della  comunicazione,  prorogabili  di  quindici
          giorni,  una   sola   volta,   in   caso   di   particolare
          complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
          ed imporre condizioni e test  di  hardware  e  software  da
          compiere anche in collaborazione con i soggetti di  cui  al
          comma 2-bis, secondo un  approccio  gradualmente  crescente
          nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui  al
          precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato,  i
          soggetti che  hanno  effettuato  la  comunicazione  possono
          proseguire nella  procedura  di  affidamento.  In  caso  di
          imposizione di condizioni e test di hardware e software,  i
          relativi bandi di  gara  e  contratti  sono  integrati  con
          clausole   che   condizionano,    sospensivamente    ovvero
          risolutivamente, il contratto al rispetto delle  condizioni
          e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN.  I  test
          devono essere conclusi  nel  termine  di  sessanta  giorni.
          Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
          che hanno effettuato la  comunicazione  possono  proseguire
          nella  procedura  di   affidamento.   In   relazione   alla
          specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
          da  impiegare  su  reti,  sistemi  informativi  e   servizi
          informatici del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero
          della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
          i predetti Ministeri, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  in
          coerenza con quanto previsto dal presente decreto,  possono
          procedere, con le medesime modalita' e i  medesimi  termini
          previsti   dai   periodi    precedenti,    attraverso    la
          comunicazione ai propri Centri di  valutazione  accreditati
          per le attivita' di cui al presente decreto, ai  sensi  del
          comma 7,  lettera  b),  che  impiegano  le  metodologie  di
          verifica e di test definite  dal  CVCN.  Per  tali  casi  i
          predetti  Centri  informano  il  CVCN  con   le   modalita'
          stabilite con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non  sono  oggetto
          di comunicazione gli affidamenti delle forniture  di  beni,
          sistemi e servizi  ICT  destinate  alle  reti,  ai  sistemi
          informativi e ai servizi  informatici  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di prevenzione, accertamento e  repressione
          dei reati  e  i  casi  di  deroga  stabiliti  dal  medesimo
          regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi  e
          servizi ICT per le quali sia  indispensabile  procedere  in
          sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
          di beni, sistemi e  servizi  ICT  conformi  ai  livelli  di
          sicurezza di cui al comma 3,  lettera  b),  salvo  motivate
          esigenze connesse agli specifici  impieghi  cui  essi  sono
          destinati; 
                  b) i soggetti individuati quali fornitori di  beni,
          sistemi  e  servizi  destinati  alle   reti,   ai   sistemi
          informativi e ai servizi informatici di  cui  al  comma  2,
          lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
          di specifica competenza, ai Centri di valutazione  operanti
          presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
          lettera a) del presente comma,  la  propria  collaborazione
          per l'effettuazione delle attivita' di  test  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, sostenendone gli  oneri;  il
          CVCN segnala la mancata collaborazione al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  caso  di  fornitura  destinata  a
          soggetti privati,  o  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  in  caso  di  fornitura  destinata  a   soggetti
          pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82;  sono
          inoltrate  altresi'  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
          dei Ministeri dell'interno e  della  difesa,  di  cui  alla
          lettera a); 
                  c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  i
          profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'Amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          di cui al  comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
          svolgono attivita' di ispezione e verifica in  relazione  a
          quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma  3,  dal
          presente comma e dal comma 7, lettera  b),  impartendo,  se
          necessario, specifiche prescrizioni nello svolgimento delle
          predette attivita' di ispezione e  verifica  l'accesso,  se
          necessario, a dati o metadati personali e amministrativi e'
          effettuato in conformita' a quanto previsto dal regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          27 aprile 2016, e dal codice in materia di  protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196; per  le  reti,  i  sistemi  informativi  e  i
          servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi
          alla funzione di prevenzione e repressione dei reati,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla  difesa
          civile e alla difesa e sicurezza militare dello  Stato,  le
          attivita' di ispezione e verifica sono svolte,  nell'ambito
          delle   risorse   umane   e   finanziarie   disponibili   a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza    pubblica,    dalle    strutture
          specializzate in tema di  protezione  di  reti  e  sistemi,
          nonche', nei casi in cui siano espressamente previste dalla
          legge, in tema di prevenzione e di  contrasto  del  crimine
          informatico, delle  amministrazioni  da  cui  dipendono  le
          Forze di polizia e le Forze armate, che ne  comunicano  gli
          esiti alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  i
          profili di competenza. 
                7. Nell'ambito dell'approvvigionamento  di  prodotti,
          processi, servizi ICT e associate infrastrutture  destinati
          alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento  dei
          servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il  CVCN
          assume i seguenti compiti: 
                  a) contribuisce all'elaborazione  delle  misure  di
          sicurezza di cui al comma  3,  lettera  b),  per  cio'  che
          concerne l'affidamento di  forniture  di  beni,  sistemi  e
          servizi ICT; 
                  b) ai  fini  della  verifica  delle  condizioni  di
          sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note,  anche  in
          relazione all'ambito di impiego, definisce  le  metodologie
          di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
          6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
          utilizzo al committente; a tali  fini  il  CVCN  si  avvale
          anche  di  laboratori  dallo  stesso  accreditati   secondo
          criteri  stabiliti  da  un  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottato  entro  dieci  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per  le
          esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
          eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza   pubblica,   presso   le   medesime
          amministrazioni.  Con  lo  stesso  decreto  sono   altresi'
          stabiliti  i  raccordi,  ivi  compresi  i   contenuti,   le
          modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e  i
          predetti laboratori, nonche'  tra  il  medesimo  CVCN  e  i
          Centri di valutazione  del  Ministero  dell'interno  e  del
          Ministero della difesa, di cui  al  comma  6,  lettera  a),
          anche  la  fine  di  assicurare  il   coordinamento   delle
          rispettive attivita' e perseguire la convergenza e  la  non
          duplicazione delle  valutazioni  in  presenza  di  medesimi
          condizioni e livelli di rischio; 
                  c)  elabora  e  adotta,  previo   conforme   avviso
          dell'organismo tecnico  di  supporto  al  CISR,  schemi  di
          certificazione cibernetica, tenendo  conto  degli  standard
          definiti a livello internazionale  e  dell'Unione  europea,
          laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi  di
          certificazione esistenti non siano ritenuti  adeguati  alle
          esigenze di tutela del  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica. 
                8. I soggetti di  cui  agli  articoli  12  e  14  del
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di  cui
          all'articolo   16-ter,   comma   2,   del   codice    delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, inclusi  nel  perimetro  di  sicurezza
          nazionale cibernetica: 
                  a)  osservano  le  misure  di  sicurezza  previste,
          rispettivamente, dai predetti decreti legislativi,  ove  di
          livello almeno equivalente a quelle adottate ai  sensi  del
          comma 3, lettera b), del presente  articolo;  le  eventuali
          misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di  assicurare  i
          livelli di sicurezza previsti  dal  presente  decreto  sono
          definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
          soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo  29  del
          codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
          di cui al comma  2-bis,  e  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico per i soggetti privati di cui al medesimo  comma,
          avvalendosi anche del CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  si
          raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio  2018,
          n. 65; 
                  b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al  comma
          3,  lettera  a),   che   costituisce   anche   adempimento,
          rispettivamente,  dell'obbligo  di  notifica  di  cui  agli
          articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi  dell'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, e delle correlate disposizioni  attuative;  a
          tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera  a),
          anche in relazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n.  259,  il  CSIRT  italiano  inoltra  le  notifiche
          ricevute  ai  sensi  del  predetto  comma  3,  lettera  a),
          all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 
                9. Salvo che il fatto costituisca reato: 
                  a)  il  mancato  adempimento  degli   obblighi   di
          predisposizione,  di  aggiornamento   e   di   trasmissione
          dell'elenco delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          200.000 a euro 1.200.000; 
                  b) il mancato adempimento dell'obbligo di  notifica
          di cui al comma 3, lettera a), nei termini  prescritti,  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
                  c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di  cui
          al  comma  3,  lettera  b),  e'  punita  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
                  d) la mancata comunicazione  di  cui  al  comma  6,
          lettera a),  nei  termini  prescritti,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000  a  euro
          1.800.000; 
                  e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera  b),  in  violazione
          delle condizioni o in  assenza  del  superamento  dei  test
          imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
          comma  6,  lettera  a),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 
                  f) la mancata  collaborazione  per  l'effettuazione
          delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera  a),  da
          parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera  b),
          e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
                  g)  il  mancato  adempimento   delle   prescrizioni
          indicate dal Ministero dello  sviluppo  economico  o  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  esito   alle
          attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma
          6, lettera c), e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
                  h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
          comma  7,  lettera  b),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000. 
                10. L'impiego di prodotti e di  servizi  sulle  reti,
          sui sistemi informativi e per  l'espletamento  dei  servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della
          comunicazione o del superamento dei test  o  in  violazione
          delle condizioni di cui al comma 6, lettera  a),  comporta,
          oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere  d)  ed  e),
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della  incapacita'  ad  assumere  incarichi  di  direzione,
          amministrazione e  controllo  nelle  persone  giuridiche  e
          nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
          data di accertamento della violazione. 
                11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
          l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2,  lettera
          b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e
          di vigilanza previste dal comma  6,  lettera  c),  fornisce
          informazioni, dati o elementi di fatto non  rispondenti  al
          vero, rilevanti per la  predisposizione  o  l'aggiornamento
          degli elenchi di cui al comma 2,  lettera  b),  o  ai  fini
          delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
          svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui
          al comma 6), lettera c) od omette  di  comunicare  entro  i
          termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi
          di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
                11-bis. All'articolo 24-bis,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  le  parole:  «di
          altro ente pubblico,» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei
          delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del  decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 105,». 
                12. Le autorita' competenti per l'accertamento  delle
          violazioni   e    per    l'irrogazione    delle    sanzioni
          amministrative  sono  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti  di  cui
          all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis,  e  il  Ministero
          dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui  al
          medesimo comma. 
                13.  Ai  fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione
          delle  sanzioni  amministrative  di  cui  al  comma  9,  si
          osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
          II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui  al
          comma 2-bis, la violazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo puo' costituire causa di  responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile. 
                15. Le autorita' titolari delle attribuzioni  di  cui
          al presente decreto assicurano gli opportuni  raccordi  con
          il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza  e  con
          l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la
          regolarita'  dei  servizi   di   telecomunicazione,   quale
          autorita' di contrasto nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
                16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per  lo
          svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto  puo'
          avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale  (AgID)  sulla
          base di apposite  convenzioni,  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie e umane  disponibili  a  legislazione  vigente,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                17. Al decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  65,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, comma 5, dopo il  primo  periodo
          e' aggiunto il seguente: 
                    «Il Ministero dello  sviluppo  economico  inoltra
          tale elenco al punto di contatto  unico  e  all'organo  del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»; 
                  b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e  il  punto
          di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: 
                  «, il  punto  di  contatto  unico  e  l'organo  del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,». 
                18. Gli eventuali adeguamenti  alle  prescrizioni  di
          sicurezza definite ai sensi del  presente  articolo,  delle
          reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi  informatici
          delle  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti   e   degli
          operatori pubblici di cui al comma 2-bis,  sono  effettuati
          con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente. 
                19.  Per  la  realizzazione,  l'allestimento   e   il
          funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata
          la spesa di euro  3.200.000  per  l'anno  2019  e  di  euro
          2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020  al  2023  e  di
          euro 750.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Per  la
          realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro
          di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai  commi
          6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000  per  l'anno
          2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno  degli  anni  2020  e
          2021. 
                19-bis. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          coordina la  coerente  attuazione  delle  disposizioni  del
          presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza
          nazionale cibernetica, anche avvalendosi  del  Dipartimento
          delle informazioni  per  la  sicurezza,  che  assicura  gli
          opportuni  raccordi  con  le   autorita'   titolari   delle
          attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di
          cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
          alle Camere una relazione sulle attivita' svolte. 
                19-ter. Nei casi in cui sui  decreti  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri previsti dal  presente  articolo
          e' acquisito, ai fini della loro adozione,  il  parere  del
          Consiglio di Stato,  i  termini  ordinatori  stabiliti  dal
          presente  articolo  sono  sospesi   per   un   periodo   di
          quarantacinque giorni.» 
                «Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di   reti   di
          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia
          5G). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta
          eccezione per quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  6,
          lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1,
          comma 2-bis,  anche  nei  casi  in  cui  sono  tenuti  alla
          notifica di cui all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56. 
                2. Dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
          previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56, sono esercitati previa  valutazione  degli  elementi
          indicanti la presenza  di  fattori  di  vulnerabilita'  che
          potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza  delle
          reti e dei dati che vi transitano, da parte dei  centri  di
          valutazione di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),
          sulla base della  disciplina  prevista  in  attuazione  del
          predetto regolamento. 
                3. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma  6,  le
          condizioni e le prescrizioni relative  ai  beni  e  servizi
          acquistati con contratti gia' autorizzati con  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del
          medesimo  regolamento,  qualora  attinenti  alle  reti,  ai
          sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli
          elenchi di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),  del
          presente decreto, possono essere  modificate  o  integrate,
          con la procedura di cui al comma 2 del  presente  articolo,
          se, a seguito della valutazione svolta da parte dei  centri
          di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  a),
          emergono elementi  indicanti  la  presenza  di  fattori  di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,  con
          misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare  livelli
          di sicurezza equivalenti a  quelli  previsti  dal  presente
          decreto, anche prescrivendo la sostituzione di  apparati  o
          prodotti,  ove  indispensabile  al  fine  di  risolvere  le
          vulnerabilita' accertate.»