((Art. 27-bis Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo' essere aumentato fino a novanta unita', nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»; 2) al comma 6, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente: «centocinquanta»; b) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'»; c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma puo' essere disposta la corresponsione di anticipazioni»; d) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata». 2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto». 3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29». 4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, e' abrogato. 5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. 6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi Il testo dell'articolo 19 della legge 11 agosto 2014, n. 125, come modificato dal presente articolo e dall'articolo 14 della presente legge e' riportato nelle Note all'art. 14. Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125 del 2014, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. 2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21. 2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'.». Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 della citata legge n. 125 del 2014, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita' ed enti pubblici). - 1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle universita' e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge. 2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni di cui al presente comma puo' essere disposta la corresponsione di anticipazioni. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» «Art. 25 (Regioni ed enti locali). - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9. I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata.». Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato). - 1. - 2. Omissis 3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 336 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «336. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: « duecento » e' sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilita' del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 29 unita' appartenenti all'Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalita' del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.». Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Sedi all'estero). - 1. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva possono essere istituite, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero, la cui direzione e' affidata a personale dirigenziale, della terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva. 2. (Abrogato). 3. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 4. I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle direttive del Ministro. 5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva. 6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalita' di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilita', che si ispira, per quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai titolari delle sedi all'estero competono i poteri e le responsabilita' attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza diplomatica; b) contestualmente all'invio alla sede centrale dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente competenti, che, entro venti giorni, possono inviare osservazioni al MAECI. 7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi realizzati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello locale riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione. 8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.". Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125: «Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. (Omissis). 2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti: a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. (Omissis).».