Art. 27 
 
         Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole 
 
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non  opera  per
le cessioni gratuite di farmaci  nell'ambito  dei  programmi  ad  uso
compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute  7
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre  2017,
n. 256, autorizzate dal competente  Comitato  Etico,  effettuate  nei
confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso  decreto
((del Ministro della salute)). 
  2. I farmaci di cui al comma  1  non  si  considerano  destinati  a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi  dell'articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  441
          (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
          delle presunzioni di cessione e di acquisto): 
                "Art. 1. Presunzione di cessione. 
                1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o
          prodotti  che  non  si  trovano  nei  luoghi  in   cui   il
          contribuente svolge le proprie operazioni,  ne'  in  quelli
          dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le
          sedi   secondarie,   filiali,    succursali,    dipendenze,
          stabilimenti, negozi, depositi  ed  i  mezzi  di  trasporto
          nella disponibilita' dell'impresa. 
                2. La presunzione di cui al comma 1 non opera  se  e'
          dimostrato che i beni stessi: 
                  a) sono stati impiegati per la produzione,  perduti
          o distrutti; 
                  b) sono stati consegnati a  terzi  in  lavorazione,
          deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori,
          di  contratti  di  opera,  appalto,   trasporto,   mandato,
          commissione  o  di  altro  titolo  non   traslativo   della
          proprieta'. 
                3. La disponibilita' delle sedi secondarie, filiali o
          succursali, nonche' delle dipendenze,  degli  stabilimenti,
          dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di
          trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle
          imprese, alla camera  di  commercio  o  da  altro  pubblico
          registro,  puo'  risultare  dalla  dichiarazione   di   cui
          all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633,  se  effettuata  anteriormente  al
          passaggio dei beni, nonche' da altro  documento  dal  quale
          risulti la destinazione dei beni esistenti presso i  luoghi
          su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai
          sensi dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972. 
                4. Il rapporto  di  rappresentanza  risulta  da  atto
          pubblico,  da  scrittura  privata  registrata,  da  lettera
          annotata, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto  il
          passaggio dei beni, in apposito registro  presso  l'ufficio
          IVA  competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale  del
          rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione
          effettuata  all'ufficio  IVA  con  le  modalita'   previste
          dall'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al
          passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali
          in appositi registri presso  l'ufficio  IVA  e'  consentita
          solo  per  il  conferimento  di  incarichi  che  comportano
          passaggio di beni. 
                5.  La  consegna  dei  beni  a  terzi  a  titolo  non
          traslativo della proprieta' risulta in via alternativa: 
                  a) dal libro giornale o da  altro  libro  tenuto  a
          norma del codice civile o da apposito  registro  tenuto  in
          conformita' all'articolo  39  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 633  del  1972  o  da  atto  registrato
          presso l'ufficio  del  registro,  dai  quali  risultino  la
          natura, qualita', quantita' dei beni medesimi e la  causale
          del trasferimento; 
                  b)   dal   documento    di    trasporto    previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  integrato  con  la
          relativa  causale,  o  con  altro   valido   documento   di
          trasferimento; 
                  c) da apposita annotazione effettuata,  al  momento
          del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti  dagli
          articoli 23, 24 e  25  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla  natura,
          qualita'  e  quantita'  dei  beni,  i  dati  necessari  per
          identificare il soggetto destinatario dei beni  medesimi  e
          la causale del trasferimento." 
              Il  testo  dell'articolo  85  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-bis.