((Art. 27 - bis 
 
              Disposizioni in materia di distribuzione 
                     dei farmaci agli assistiti 
 
  1. I farmaci di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  erogati  in
regime di distribuzione diretta da parte delle  strutture  pubbliche,
possono essere distribuiti agli assistiti,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  regime  di
distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale con le  modalita'  e  alle  condizioni  stabilite
dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto  previsto  dalla
citata lettera a) e fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica determinato dal COVID-19.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 8  del  decreto-legge
          18 settembre 2001, n. 347, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in
          materia di spesa sanitaria): 
                "8. Particolari modalita' di erogazione di medicinali
          agli assistiti. 
                1. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  anche  con  provvedimenti  amministrativi,  hanno
          facolta' di: 
                  a) stipulare accordi con le associazioni  sindacali
          delle farmacie  convenzionate,  pubbliche  e  private,  per
          consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie  di
          medicinali  che  richiedono  un  controllo  ricorrente  del
          paziente anche presso le farmacie predette con le  medesime
          modalita'  previste  per  la  distribuzione  attraverso  le
          strutture aziendali del Servizio  sanitario  nazionale,  da
          definirsi in sede di convenzione regionale; 
                  b) assicurare l'erogazione diretta da  parte  delle
          aziende sanitarie dei medicinali necessari  al  trattamento
          dei pazienti  in  assistenza  domiciliare,  residenziale  e
          semiresidenziale; 
                  c) disporre, al fine di  garantire  la  continuita'
          assistenziale,   che   la   struttura   pubblica   fornisca
          direttamente  i  farmaci,  limitatamente  al  primo   ciclo
          terapeutico completo, sulla base  di  direttive  regionali,
          per il periodo immediatamente  successivo  alla  dimissione
          dal  ricovero  ospedaliero  o  alla  visita   specialistica
          ambulatoriale."