Art. 27 
 
(Indennita'   professionisti   e   lavoratori   con    rapporto    di
              collaborazione coordinata e continuativa) 
 
  1. Ai liberi professionisti titolari di  partita  iva  attiva  alla
data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori  titolari  di  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla  medesima  data,
iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari  di  pensione  e  non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,  e'  riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro.  L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.