Art. 27 
 
                        Patrimonio destinato 
 
  1. Al fine  di  attuare  interventi  e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema  economico-produttivo  italiano  in  conseguenza
dell'emergenza  epidemiologica   da   "Covid-19",   CDP   S.p.A.   e'
autorizzata  a  costituire   un   patrimonio   destinato   denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato")  a  cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero  dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo'  essere  articolato  in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi  comparti  sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici  attivi  e
passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti  giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro  rispettive  risorse,  ivi  inclusi  i  mezzi  finanziari  e  le
passivita'  rivenienti  dalle   operazioni   di   finanziamento.   Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi  comparti,  e'  autonomo  e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A.  e  dagli
altri patrimoni  separati  costituiti  dalla  stessa.  Il  Patrimonio
Destinato e ciascuno  dei  suoi  comparti  rispondono  esclusivamente
delle obbligazioni dai  medesimi  assunte,  nei  limiti  dei  beni  e
rapporti  giuridici  agli  stessi  apportati,   ovvero   generati   o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono  ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli  stessi  e,
allo stesso modo, sul patrimonio  di  CDP  S.p.A.  non  sono  ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse  degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono  alle
imprese diritti o interessi  legittimi  rispetto  all'intervento  del
Patrimonio Destinato in loro favore. 
  2. Gli apporti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono
effettuati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori  di
apporto e di iscrizione nella contabilita' del  Patrimonio  Destinato
sono determinati  sulla  scorta  della  relazione  giurata  di  stima
prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti   di   adeguata   esperienza   e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti,  sono  emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia  condizionata  all'andamento
economico  del  Patrimonio  Destinato.  Puo'  essere  restituita   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  su  richiesta  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota  degli  apporti  che  risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione  della
congruita' del patrimonio previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,
rispetto alle finalita'  di  realizzazione  dell'affare  per  cui  e'
costituito  il  Patrimonio  Destinato  come  risultante   dal   piano
economico-finanziario  del  Patrimonio  Destinato,  tempo  per  tempo
aggiornato.  Le  modalita'  della  restituzione  sono  stabilite  nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i  rapporti  giuridici  apportati
sono intestati a CDP  per  conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP a  valere  su  di  esso  in  conformita'  al  presente
articolo, al  decreto  di  cui  al  comma  5  e  al  Regolamento  del
Patrimonio Destinato. 
  3.  Il  Patrimonio  Destinato  e'  costituito   con   deliberazione
dell'assemblea di CDP  S.p.A.  che,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i  beni  e  i  rapporti
giuridici  compresi  nel  Patrimonio  Destinato.  Con   la   medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A.  e'  incaricato  della
revisione dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice  civile.
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2,  del  codice  civile.
Per ogni successiva  determinazione,  ivi  incluse  la  modifica  del
Patrimonio Destinato, la  costituzione  di  comparti  e  la  relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle  concernenti
l'apporto di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti  pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di  CDP
S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il  consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A. e'  integrato  dai  membri  indicati
dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce
un  sistema  organizzativo  e  gestionale  improntato  alla   massima
efficienza e rapidita' di intervento del Patrimonio Destinato,  anche
in relazione all'assetto operativo e  gestionale  e  al  modello  dei
poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato,  o  di  ciascuno
dei comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del patrimonio
netto  di  CDP  S.p.A.  Di  esso  non  si  tiene  conto  in  caso  di
costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A. 
  4. Le risorse  del  Patrimonio  Destinato  sono  impiegate  per  il
sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.  Il
Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  "Covid-19"  ovvero  a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato  hanno
ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate  in  mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: 
  a) hanno sede legale in Italia; 
  b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 
  c)  presentano  un  fatturato  annuo  superiore  a  euro  cinquanta
milioni. 
  5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli
interventi del Patrimonio Destinato sono  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro  dello
Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio
Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. In via preferenziale  il  Patrimonio  Destinato  effettua  i
propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti  obbligazionari
convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di
azioni  quotate  sul  mercato  secondario  in  caso   di   operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto  tiene
in  considerazione  l'incidenza  dell'impresa  con  riferimento  allo
sviluppo tecnologico, alle  infrastrutture  critiche  e  strategiche,
alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 della legge n. 169 del  2019,
alla reta logistica e dei rifornimenti, ai  livelli  occupazionali  e
del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi
a  operazioni  di  ristrutturazione  di  societa'   che,   nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano  caratterizzate
da adeguate prospettive di redditivita' 
  6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del  Patrimonio  Destinato  nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto  previso
dal decreto di  cui  al  comma  5.  L'efficacia  del  Regolamento  e'
sospensivamente   condizionata    all'approvazione    del    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Regolamento  disciplina,   tra
l'altro,  le  procedure  e  attivita'  istruttorie  e  le  operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La  remunerazione  di  CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai  costi  sostenuti
da CDP S.p.A. per  la  gestione  del  Patrimonio  Destinato.  Per  il
Patrimonio Destinato,  che  non  contribuisce  al  risultato  di  CDP
S.p.A., e' redatto annualmente  un  rendiconto  separato  predisposto
secondo i  principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato  al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni  e  i  rapporti  giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del  Patrimonio  Destinato  sono
intestati a CDP S.p.A. per conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP S.p.A.  in  conformita'  al  presente  articolo  e  al
Regolamento del Patrimonio Destinato. 
  7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato  o
di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo  2412
del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio  Destinato  o
su singoli comparti,  di  titoli  obbligazionari  o  altri  strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli  articoli
da 2415 a 2420 del codice civile  e,  per  ciascuna  emissione,  puo'
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi  e,  in  loro  rappresentanza  esclusiva,
esercita  i  poteri  stabiliti  in  sede  di  nomina  e  approva   le
modificazioni delle condizioni  dell'operazione.  Delle  obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento  risponde  unicamente  il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il  divieto  di  raccolta  del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  la  relativa
regolamentazione  di  attuazione,  ne'  i  limiti  quantitativi  alla
raccolta previsti dalla normativa vigente. 
  8.  Sulle  obbligazioni  del  Patrimonio  Destinato,  in  caso   di
incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni  e
modalita' di operativita' della garanzia  dello  Stato.  La  garanzia
dello Stato e'  allegata  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31
dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  che  ne  determina  criteri,
condizioni  e  modalita',  la  garanzia  dello  Stato  a  favore  dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel  limite  massimo
di euro 20 miliardi. 
  9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da  CDP  a
valere  sul  Patrimonio  Destinato  e  tutti   gli   atti   ad   esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni  equipollenti  che
dovessero altrimenti operare. 
  10. Il decreto di cui al comma  5  puo'  prevedere  ai  fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la  presentazione
di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445.  Qualora   il   rilascio   dell'informativa
antimafia, ove richiesta, non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati unica prevista  dall'articolo  96  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze  di  accesso
agli  interventi  del  Fondo  sono  integrate  da  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la  quale  il  legale  rappresentante  attesta,  sotto   la   propria
responsabilita', di non trovarsi nelle  condizioni  ostative  di  cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
puo' procedere  alla  attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159.  Il  rilascio  della  informazione  antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto  di  finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437  e  seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5. 
  11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e
di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP  S.p.A.  puo'  stipulare
protocolli  di  collaborazione  e  di  scambio  di  informazioni  con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita'  di
controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 
  12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e i propri  esponenti  aziendali  operano  con  la  dovuta  diligenza
professionale.  Le  operazioni  di  impiego  effettuate  nonche'   le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati  in  esecuzione
di tali operazioni  o  mediante  impiego  delle  risorse  finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere  sul  Patrimonio  Destinato,
purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento,  non  sono
soggetti all'azione revocatoria di  cui  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
  13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte  sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo  percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,  prestazioni  e  formalita'
relativi alle  operazioni,  sotto  qualsiasi  forma,  effettuate  dal
Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,  alla  loro  esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali  di  qualunque
tipo da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  sono  escluse
dall'imposta sul  valore  aggiunto,  dall'imposta  sulle  transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di  bollo,  dalle
imposte ipotecaria e catastale e da  ogni  altra  imposta  indiretta,
nonche' ogni altro tributo o  diritto.  Gli  interessi  e  gli  altri
proventi dei titoli  emessi  dal  Patrimonio  Destinato  e  dai  suoi
comparti sono  soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e  d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  14.  Il  Patrimonio  Destinato  cessa  decorsi  dodici  anni  dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o
anticipata con delibera  del  consiglio  di  amministrazione  di  CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
L'eventuale cessazione anticipata,  in  tutto  o  con  riferimento  a
singoli  comparti,  ha  luogo  sulla  base   dell'ultimo   rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione.  Alla  cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di
singoli comparti, e' approvato dal Consiglio  di  Amministrazione  di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato  da  una  relazione
del Collegio Sindacale e  del  soggetto  incaricato  della  revisione
legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  degli
eventuali residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al  presente  comma  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere integrati e modificati  termini  e  condizioni  contenuti  nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile. 
  16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al  presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  affidare,
con  apposito  disciplinare,  un  incarico  di  studio,   consulenza,
valutazione e assistenza  nel  limite  massimo  complessivo  di  euro
100.000 per l'anno 2020. 
  17. Ai fini degli apporti di cui al comma  2,  e'  autorizzata  per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP  di  titoli  di  Stato,  nel  limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente  emessi.  Detti  titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette  per  l'anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive  modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a  fronte  del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
e' iscritto su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione  dell'entrata  relativo  all'accensione  di
prestiti. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  18.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono  le  disponibilita'
liquide del Patrimonio destinato.  La  remunerazione  del  conto,  da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo  di
riferimento,  e  le  caratteristiche  del  suo   funzionamento   sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.